Inapplicabilità dell’articolo 344-bis codice procedura penale ai reati antecedenti (Cass. pen. Sez. 3 n. 6010 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, si applica esclusivamente ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. Ne consegue che, per i reati commessi anteriormente a tale data, il mancato rispetto del termine biennale per la definizione del giudizio di appello non determina l’improcedibilità dell’azione penale. Il ricorso avverso la sentenza che abbia applicato tale disciplina è, pertanto, inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ove non ravvisi la assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,243, accertata in data 4 luglio 2018.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale ha lamentato la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 134 del 2021, essendo decorsi inutilmente oltre due anni tra la sentenza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2020 e quella emessa dalla Corte di appello in data 26 marzo 2025. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; il difensore ha insistito per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, incentrando la decisione sull’ambito di applicazione temporale della nuova disciplina dell’improcedibilità.

I giudici di legittimità hanno precisato che l’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 27 settembre 2021 ha stabilito che l’art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. Tale previsione costituisce il criterio di discrimine temporale per l’operatività della causa di improcedibilità.

Nel caso di specie, il procedimento di impugnazione ha ad oggetto fatti commessi in data 4 luglio 2018, ovvero in epoca antecedente alla data indicata dal legislatore. La Corte ne ha tratto la conseguenza che la disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione non è applicabile, non essendo stato il giudizio di appello definito entro il termine di due anni.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile. All’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di quella della sanzione pecuniaria, ritenuta equa nella misura di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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