Errore di fatto per omesso esame di un motivo di ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 9522 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo derivante da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia influito sul processo formativo della sua volontà. Non è configurabile quando la decisione abbia contenuto valutativo, attenendo la censura in tal caso al merito o al giudizio. Integra l’errore di fatto l’omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza, cui consegue la rescissione della sentenza impugnata. Sono invece estranee al perimetro del rimedio straordinario le censure che richiedono una diversa valutazione delle risultanze processuali o che riguardano l’adeguatezza della motivazione della sentenza di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti e per associazione finalizzata al narcotraffico, proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quarta Sezione Penale della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso ordinario contro la sentenza della corte d’appello. Con quattro motivi, il condannato denunciava altrettanti errori di fatto che sarebbero stati commessi nel giudizio di legittimità: l’omessa considerazione di elementi relativi al mancato perfezionamento dell’accordo criminoso per il reato di cui al capo 7); la mancata disamina delle doglianze relative alla sua posizione per il reato di cui al capo 8-bis); l’erronea valutazione del suo apporto in relazione ai reati di cui ai capi 13) e 15); la mancata risposta alle censure concernenti la sua partecipazione all’associazione.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione Penale ha richiamato i consolidati principi in materia di ricorso straordinario per errore di fatto, rammentando che l’errore deve consistere in una fuorviata rappresentazione percettiva degli atti interni al giudizio di legittimità, tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; se la causa dell’errore non è individuabile in una svista ma la decisione ha contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, non deducibile con il rimedio straordinario.

La Corte ha, inoltre, ribadito che l’omesso esame di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza dà luogo a errore di fatto revocabile. Esaminando il caso concreto, ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al capo 8-bis), in quanto la sentenza della Quarta Sezione, pur dando atto di aver riportato il motivo di ricorso relativo a tale capo, non ne aveva in alcun modo esaminato le doglianze, né nella parte generale né nella parte dedicata ai reati-fine. Tale omissione integrava l’errore percettivo denunciato, non apparendo il motivo manifestamente infondato; ne è conseguita la revoca della sentenza limitatamente a quel capo e la fissazione di nuova udienza per l’esame del motivo trascurato.

Le altre censure sono state invece dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza, poiché, pur prospettate come errori percettivi, miravano a ottenere una diversa valutazione di merito della condotta del ricorrente e del suo ruolo nei reati di cui ai capi 7), 13) e 15). La Corte ha evidenziato che su tali punti la sentenza impugnata aveva già fornito un’apprezzabile motivazione, richiamata nelle parti pertinenti. Analogamente, le censure inerenti alla partecipazione all’associazione e al ruolo direttivo sono state ritenute estranee all’orizzonte del rimedio, attenendo all’adeguatezza motivazionale della sentenza di legittimità, profilo non deducibile ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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