Errore materiale emendabile solo se incorporato nel provvedimento di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 35862 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. è ammessa solo quando l’inesattezza denunciata risulti effettivamente incorporata nel provvedimento della Corte di cassazione. Il potere correttivo non si estende agli atti esterni alla decisione, e in particolare all’estratto comunicato dalla cancelleria, che è privo di autonoma natura decisoria e non si identifica con l’ordinanza definitoria del giudizio di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta che investa un atto diverso dal provvedimento giurisdizionale assunto dalla norma quale unico oggetto del procedimento correttivo. La titolarità dell’ufficio di difesa permane in capo al difensore originariamente designato fino alla revoca o alla sostituzione nelle forme di legge.

Il Fatto

La Sez. VII penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso una sentenza del tribunale di Bergamo. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso straordinario per errore materiale, lamentando che nell’ordinanza fosse indicato quale difensore d’ufficio un avvocato diverso da quello già nominato in primo grado.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la rettifica del provvedimento. La Corte ha trattato il ricorso de plano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il presupposto indefettibile del rimedio nel fatto che l’errore sia concretamente incorporato nel provvedimento giurisdizionale di cui si chiede la correzione. Dall’esame dell’ordinanza impugnata non emerge alcun riferimento al difensore indicato dal ricorrente, né alcuna indicazione suscettibile di rettifica nei termini prospettati.

L’inesattezza dedotta risulta invece riferita esclusivamente all’estratto della decisione comunicato dalla cancelleria. La circostanza è assorbente: l’art. 625-bis cod. proc. pen. consente la correzione dei soli errori contenuti nel provvedimento della Cassazione e non può essere impiegato per emendare inesattezze presenti in atti esterni, meramente comunicativi, formati successivamente alla deliberazione. L’estratto di cancelleria, privo di autonoma natura decisoria, non si identifica con l’ordinanza che ha definito il giudizio di legittimità.

Nessun rilievo assume, per la Corte, l’eventuale indicazione di un nominativo difensivo diverso. L’avviso dell’udienza camerale non partecipata venne regolarmente comunicato al difensore designato, che esercitò tempestivamente le proprie prerogative con il deposito di conclusioni scritte. L’attività processuale si è quindi svolta nei confronti del titolare effettivo dell’ufficio di difesa, senza compromissione del contraddittorio. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22 del 11/11/1994, secondo cui la titolarità della difesa permane in capo al difensore originariamente designato sino alla revoca o alla sostituzione, mentre il sostituto chiamato per specifiche attività non la acquisisce.

La Corte rileva inoltre la carenza di interesse. La correzione mira a eliminare inesattezze del provvedimento idonee a incidere sulla sua esatta rappresentazione o esecuzione; poiché l’ordinanza non contiene l’errore e la difesa si è regolarmente svolta, la rettifica dell’atto di comunicazione non modificherebbe la decisione né produrrebbe utilità concreta. Trova quindi applicazione l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., che impone la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.

All’esito consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000 in ragione della manifesta infondatezza della richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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