La qualificazione come errore di diritto non apre il ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. I n. 36000 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non è ammissibile quando il ricorrente si limiti a contestare la qualificazione giuridica delle doglianze operata dalla Corte di legittimità. L’eventuale errore di diritto nella lettura delle censure non si converte in errore di fatto censurabile, poiché simile conversione determinerebbe il sostanziale aggiramento dei rigidi limiti legali del mezzo straordinario. Non integra errore percettivo la valutazione del motivo come generico per mancata allegazione degli atti asseritamente travisati: la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. La ritenuta fondatezza delle critiche su una specifica condotta, riferita a un diverso capo di imputazione, non si estende automaticamente alle contestazioni concernenti un fatto distinto.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Quinta Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile, per la parte di interesse, il ricorso precedentemente presentato avverso la decisione della Corte d’appello di Firenze, che lo aveva riconosciuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente assume che la Corte di legittimità sia incorsa in plurimi errori percettivi: non avrebbe colto il collegamento tra il terzo, quarto e quinto motivo in relazione al ruolo gestorio nella società fallita; avrebbe frainteso il terzo motivo, che denunciava travisamento delle dichiarazioni testimoniali e non già una diversa valutazione delle prove; avrebbe giudicato generico il dodicesimo motivo, che investiva una questione processuale relativa alla parte civile. Dopo la memoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità, il difensore ha depositato memoria di replica.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso inammissibile. Il mezzo straordinario non contesta la sintesi delle doglianze contenuta nella sentenza impugnata, ma si limita a sostenere che la Corte di legittimità non ne abbia correttamente inteso le questioni. Si tratta di una deduzione palesemente contrastante con il testo del provvedimento impugnato, che in relazione a ciascun motivo indica le ragioni della disattesa mediante la formula dell’inammissibilità derivante da genericità e dal carattere non consentito delle questioni.

Sul terzo motivo, la Quinta Sezione ha rilevato che la censura di travisamento della prova, anche per omissione, non era stata ritualmente dedotta, poiché il vizio “non può essere denunciato riportando in maniera parcellizzata talune delle risultanze acquisite”. La doglianza si risolveva, pertanto, nella prospettazione di un’alternativa ricostruzione del fatto e in una diversa valutazione del compendio probatorio, senza specifiche censure all’iter argomentativo e senza la puntuale allegazione degli atti asseritamente travisati. Il ricorso straordinario non deduce che tali atti fossero stati allegati nel ricorso originario.

La Corte esclude, quindi, che la Quinta Sezione sia incorsa in alcuna svista od omissione. Afferma il principio centrale: la non deducibilità dell’eventuale errore di diritto impedisce di predicare che il vizio nella qualificazione delle argomentazioni si riversi in errore di fatto censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché ciò comporterebbe l’aggiramento dei limiti legali del mezzo.

Quanto al quarto motivo, il ricorso non conviene con il giudizio di inammissibilità e ne sostiene la pertinenza perché la doglianza sarebbe stata ritenuta fondata in relazione a un diverso capo di imputazione. L’argomentazione è giudicata palesemente illogica, perché pretende che la fondatezza delle critiche su una specifica condotta si estenda a un fatto diverso. Analogamente, il quinto motivo integra una non consentita richiesta di esame di elementi probatori. Infine, il dodicesimo motivo reitera le argomentazioni già puntualmente sunteggiate e la doglianza è stata posta come subordinata, con ciò ammettendone la non decisività. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Tutte le 470 sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *