Il trattamento sanzionatorio nel reato continuato e i limiti alla sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 3 n. 14230 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, consentendo di verificare il rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. e la non integrazione di un cumulo materiale. La sospensione condizionale della pena può essere applicata all’intera pena rideterminata per la continuazione anche quando non fu concessa per il reato già giudicato, salvo che in quella sede la concedibilità sia stata espressamente esclusa. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi di segno positivo e una motivazione che dia conto della loro sussistenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia dichiarava due imputati responsabili di reati in materia di stupefacenti in concorso, riconosceva la continuazione con fatti già giudicati con sentenze irrevocabili e li condannava alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno, con pena sospesa. Il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, lamentando la carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio, l’erronea concessione della sospensione condizionale e l’illegittima applicazione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021 secondo cui la determinazione della pena per il reato continuato esige una motivazione distinta per i reati satellite. Il Tribunale aveva omesso di individuare il reato più grave e di giustificare l’aumento di pena, risultando la motivazione gravemente carente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che, per un imputato, la continuazione era stata riconosciuta con una sentenza che aveva escluso espressamente la sospensione condizionale, circostanza che ne impediva la concessione sulla pena rideterminata. Per l’altro imputato, il beneficio era stato accordato nonostante una precedente condanna a pena detentiva e senza motivare in ordine ai presupposti o all’eventuale subordinazione agli obblighi ex art. 165 cod. pen.
La Corte ha infine ritenuto fondato anche il terzo motivo, affermando che la concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che evidenzi elementi di segno positivo, non essendo sufficiente il richiamo al tempo trascorso, come nel caso di specie.
Nota della Redazione
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