Restituzione in cognizione preclude la competenza del giudice dell’esecuzione per la prelazione (Cass. pen. Sez. VI n. 16473 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate solo quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, vi siano ancora beni in sequestro, perché il giudice della cognizione non ne ha disposto il dissequestro né la confisca. Ove il giudice della cognizione abbia già disposto la restituzione dei beni, ogni successiva contestazione sulla loro destinazione non rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione, ma in quella del giudice civile, competente anche ai fini del risarcimento del danno. Il sequestro preventivo non intacca i diritti reali vantati dai terzi sui beni, né può farlo il provvedimento restitutorio che prenda atto di una dichiarazione unilaterale dell’imputato.

Il Fatto

Il Tribunale, definendo il procedimento penale a carico dell’imputato con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova, aveva disposto il dissequestro e la restituzione delle somme all’avente diritto, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy, in forza di un atto notarile di “Indicazione irrevocabile di pagamento”.

La società, istituto di credito che vantava un diritto di pegno sul credito dell’imputato, costituito prima del sequestro, proponeva istanza in sede esecutiva per ottenere la revoca dell’ordine di restituzione e la consegna del denaro in proprio favore. Il Tribunale di Bergamo, in sede esecutiva, respingeva l’istanza, portando la società a ricorrere per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la materia del contendere non rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione penale. L’art. 676 cod. proc. pen. delimita il perimetro di tale competenza, che presuppone l’esistenza di beni ancora in sequestro dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto il giudice della cognizione non li ha dissequestrati né confiscati.

Nel caso in esame, il giudice della cognizione aveva già definito il procedimento, disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni. Di conseguenza, le contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del procedimento, non possono essere portate dinanzi al giudice dell’esecuzione, la cui competenza è limitata al perimetro dell’art. 676 cod. proc. pen., ma devono trovare composizione in sede civile.

A sostegno di tale ricostruzione, la Corte richiama il precedente di Sez. I, n. 37612 del 2016, relativo a un caso in cui il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, senza che il provvedimento fosse stato impugnato.

La Corte precisa che la revoca del provvedimento restitutorio disposto dal giudice della cognizione non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione. Infine, ribadisce che il sequestro preventivo non intacca i diritti reali vantati da terzi sui beni, né può produrre tale effetto il provvedimento restitutorio, il quale si limita a prendere atto della dichiarazione unilaterale dell’imputato. Il diritto di prelazione del creditore pignoratizio dovrà quindi essere fatto valere nel giudizio civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 676 c.p.p.

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