Ricorso per cassazione inammissibile: rinnovazione istruttoria non decisiva e motivi generici (Cass. pen. Sez. 7 n. 18708 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa di un veicolo, utilizzando documentazione falsa per la reimmatricolazione in Germania e compiendo altre operazioni volte a dissimularne la provenienza illecita.
Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione attiva alle operazioni illecite, l’erronea qualificazione della condotta come riciclaggio anziché come ricettazione e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i singoli motivi di ricorso, rilevandone l’infondatezza o l’inammissibilità. In relazione al primo motivo, concernente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte ha rammentato che tale rimedio è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come la testimonianza della polizia tedesca di Heidelberg risultasse disancorata dalle risultanze istruttorie, atteso che la documentazione per l’immatricolazione del veicolo era stata spedita tramite posta; da ciò è conseguita la mancanza dei connotati di decisività e rilevanza richiesti.
Quanto al secondo motivo, riguardante il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione attiva dell’imputato, la Corte ha precisato che tale censura non è consentita in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva infatti esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando come l’imputato avesse preso parte a tutte le operazioni in questione.
In relazione al terzo e al quarto motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità, in quanto fondati su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. In particolare, la Corte di merito aveva argomentato esplicitamente il proprio convincimento in ordine alla condotta volta a dissimulare l’illecita provenienza del veicolo reimmatricolato, evidenziando che l’imputato aveva presentato documentazione relativa all’auto, per sviare le indagini aveva presentato denunce di smarrimento dei documenti non corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il fatto illecito e non aveva mai fornito spiegazioni circa il possesso del veicolo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.