Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso nel processo amministrativo telematico (TAR Lazio n. 8002 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. deve contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità adita. Nel processo amministrativo telematico, la fictio iuris prevista dall’art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, che considera la procura rilasciata su documento informatico separato come apposta “in calce” al ricorso, non è idonea a sanare il difetto di specialità: la congiunzione fisica tra delega e atto è impossibile quando uno dei due documenti è informatico. La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione, senza possibilità di rinnovazione o sanatoria successiva.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio la decisione con cui il Collegio di Garanzia dello Sport aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sanzione disciplinare inflitta dalla Corte Federale di Appello della FIGC per attività di raccolta illegale di scommesse. La pronuncia del Collegio di Garanzia era fondata sul difetto di una procura ad litem “apposita”, ossia conferita ad hoc dopo la decisione impugnata. Nel ricorso al TAR, il difensore eccepiva la violazione del Codice della Giustizia Sportiva e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. La FIGC eccepiva a sua volta l’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura alle liti, rilasciata su foglio separato senza indicazione dell’autorità adita e dell’oggetto della controversia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC rilevando che la procura alle liti del 4 novembre 2021, utilizzata per il ricorso introduttivo, era stata rilasciata su foglio separato e conteneva unicamente un generico riferimento alla difesa nel “presente procedimento” conseguente alla comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia, senza alcun elemento utile all’individuazione della controversia. Secondo la giurisprudenza costantemente richiamata dai giudici amministrativi, la procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità davanti alla quale il giudizio va incardinato; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Il Collegio ha quindi escluso che l’art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020 possa soccorrere: la disposizione, che parifica la procura su documento informatico separato a quella “in calce”, opera una fictio iuris valida solo per la certificazione dell’autografia della sottoscrizione, ma non sana i vizi di specialità del mandato. La giurisprudenza che ritiene assorbito il requisito dalla congiunzione fisica tra delega e ricorso, prosegue la sentenza, non è applicabile al processo telematico, ove manca la relazione materiale tra i documenti e resta frustrata l’esigenza che il delegante abbia contezza del contenuto dell’atto per cui conferisce il potere rappresentativo.

Quanto alla possibilità di sanatoria, il TAR richiama lo ius receptum secondo cui la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso: la disciplina vigente esige che essa esista prima dell’atto di impugnazione, escludendo la ratifica successiva, salvo i limitati casi dell’art. 125 cod. proc. civ. Nel caso di specie non ricorrevano neppure i presupposti per l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione, tanto più che la parte non aveva controdedotto nulla all’eccezione.

Il Collegio ha infine dichiarato comunque infondata nel merito la domanda risarcitoria: accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda caducatoria della sanzione disciplinare, la verifica incidentale della legittimità della sanzione ai fini dell’art. 2043 cod. civ. conduceva a ritenere corretta la pronuncia del Collegio di Garanzia, che aveva dichiarato l’inammissibilità per mancanza della procura “apposita” richiesta dagli artt. 58 e 59 del Codice di Giustizia Sportiva. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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