Commissario ad acta tenuto al risultato sostanziale del giudicato (TAR Campania n. 3362 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Commissario ad acta, ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 c.p.a., è titolare di poteri sostitutivi pieni e non si limita a un’attività di mero impulso: egli deve sostituirsi integralmente all’amministrazione inadempiente per assicurare il conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudicato, superando inerzie e conflitti di competenza interni alla struttura amministrativa. L’obbligo di ottemperanza ha natura di obbligo di risultato e non può ritenersi adempiuto con la mera trasmissione di dati tra uffici. Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. costituisce il rimedio tipico per contestare l’operato, anche omissivo, dell’ausiliario. La persistente inerzia nell’esecuzione dell’ordine del giudice espone il Commissario a responsabilità penale e amministrativo-contabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per conseguire l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 253 del 13.2.2024, che aveva accertato il suo diritto alla retrodatazione giuridica dell’immissione nei ruoli dirigenziali al 1° settembre 2019 e aveva condannato l’amministrazione alla ricostruzione della posizione previdenziale.
Dopo che il TAR aveva già accolto un primo ricorso e nominato un Commissario ad acta, l’ausiliario aveva trasmesso i dati retributivi all’INPS e alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ma la posizione assicurativa non era stata aggiornata: l’ente previdenziale aveva chiarito che mancavano i “flussi da sentenza”, da generarsi a cura del M.E.F./R.T.S. Il ricorrente ha allora proposto reclamo contro l’inerzia del Commissario, chiedendone anche la sostituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il reclamo, qualificandolo come rimedio tipico per contestare l’operato dell’ausiliario. La questione centrale attiene all’ampiezza dei poteri e dei doveri del Commissario ad acta: questi non è un mero organo dell’amministrazione, ma uno strumento processuale finalizzato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost.
Il giudicato ha statuito un obbligo di risultato, che comprende non solo la retrodatazione giuridica ma anche la ricostruzione della posizione previdenziale. Tale obbligo non può dirsi adempiuto con la semplice trasmissione di dati tra uffici: l’operato del Commissario si è arrestato a un’esecuzione meramente formale, priva dell’effetto sostanziale richiesto dal decisum.
La tesi del Commissario, secondo cui gli adempimenti tecnici di competenza di M.E.F./R.T.S. esulerebbero dai suoi poteri, è infondata. Il Commissario dispone di poteri ampi che gli consentono di superare inerzie e conflitti di competenza interni alla struttura, adottando ogni atto necessario, se del caso in deroga alla ordinaria normativa; egli agisce in luogo dell’amministrazione nel suo complesso, non del singolo ufficio presso cui è incardinato, per rimediare alle patologie organizzative o funzionali che impediscono l’adempimento spontaneo.
Le comunicazioni dell’INPS hanno fornito prova inconfutabile del mancato raggiungimento del risultato. Il Collegio ha quindi impartito al Commissario precise direttive per il completamento dell’incarico e ha rammentato che la sua qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio espone la persistente inerzia al delitto di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e a responsabilità erariale, con trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.