Bancarotta impropria: omissione fiscale sistematica e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 20680 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non si esauriscono in singoli atti dispositivi del patrimonio sociale, ma ricomprendono anche condotte omissive connotate da consapevolezza e sistematicità, quando si inseriscano in una strategia gestoria di protrazione artificiosa dell’attività d’impresa o di autofinanziamento mediante l’inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali. L’omesso versamento, protratto e reiterato, di imposte e contributi integra il segmento materiale del reato allorché non si atteggi a mera difficoltà contingente di adempimento, ma costituisca il frutto di una scelta organizzativa consapevole, destinata a trasferire sull’erario il costo della prosecuzione dell’attività. Sul piano soggettivo, il dolo investe le operazioni prodromiche e non l’evento: è sufficiente la prevedibilità in concreto del dissesto, non essendo richieste la rappresentazione e la volontà del fallimento. Non interrompe il nesso di causalità né la preesistenza di una causa in sé efficiente a determinare il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato il solo aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento è distinta da quella, economica e reversibile, di dissesto.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società operante nel commercio di abbigliamento, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma. A due amministratori era contestata la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose per avere cagionato il fallimento mediante l’intenzionale e sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali maturati prevalentemente tra il 2012 e il 2018.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità degli imputati; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha confermato la condanna, riformando la decisione solo nei confronti di un coimputato estraneo alla posizione qui esaminata. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, affidati all’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, al difetto di prova del nesso causale, alla contraddittorietà della motivazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono in larga misura nella sollecitazione a una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, può integrare le operazioni dolose, trasformando il debito tributario in una forma illecita di autofinanziamento finalizzata alla protrazione artificiosa dell’attività d’impresa. L’incriminazione non sanziona l’evasione in sé, ma la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto, sempre che le violazioni si esprimano in specifiche e selettive scelte gestionali.
Sul nesso causale, la Corte ha richiamato il principio per cui non interrompono il legame eziologico né la preesistenza di una causa in sé efficiente, né il fatto che l’operazione dolosa abbia determinato il solo aggravamento di un dissesto già in atto, valendo la disciplina dell’art. 41 cod. pen.
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo deve colpire le operazioni, non il dissesto: è necessaria la consapevolezza e volontà di porre in essere la complessa azione pregiudizievole in contrasto con i doveri della carica, mentre il dissesto deve essere soltanto prevedibile. La prevedibilità va declinata in concreto, valorizzando gli elementi del caso specifico e bandendo meccanismi automatici, dietro cui può nascondersi il rischio di una responsabilità oggettiva.
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito si siano attenuti a tali canoni, valorizzando la durata pluriennale dell’omissione, l’entità dell’esposizione debitoria, la prosecuzione dell’attività nonostante la crisi, l’assenza di iniziative di risanamento e il ruolo gestorio dei ricorrenti. Il subentro del nuovo amministratore è stato collocato nella fase terminale della vicenda e non ha eliso il contributo causale della precedente gestione. Quanto alle rimanenze attive iscritte in bilancio, la Corte ha escluso che potessero assumere valore decisivo, non essendovi prova della loro persistenza e liquidabilità. Il quinto motivo è stato respinto, rientrando il diniego delle attenuanti generiche nel sindacato di legittimità solo se la motivazione sia manifestamente illogica. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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