Ricorso straordinario per errore di fatto: la data errata è refuso materiale (Cass. pen. Sez. VI n. 23040 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se l’errore ha inciso in modo decisivo sul giudizio di inammissibilità o sul merito della decisione impugnata. La mera indicazione inesatta della data di una conversazione captata costituisce errore materiale irrilevante, quando la conversazione sia individuata con certezza dal numero di progressivo e il suo esatto riferimento temporale risulti dal richiamo agli atti. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche in presenza di beni di provenienza lecita, perseguendo la norma il solo scopo di impedire che i soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione dissimulino la disponibilità di beni o utilità. La confisca delle quote societarie è legittima quando le stesse costituiscano oggetto diretto dell’intestazione fittizia e prodotto della progressione criminosa.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione, in data 3 marzo 2026 con deposito il 18 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano del 7 luglio 2025. Quest’ultima, per quanto qui rileva, aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori, applicando la confisca dell’intero capitale sociale di tre società a responsabilità limitata e del 76% di una quarta.
Con l’atto introduttivo si deducono tre errori di fatto: la ritenuta mancata allegazione della c.d. prova di resistenza in ordine all’eccepita inutilizzabilità di una intercettazione, unitamente all’errata indicazione della relativa data; l’affermata provenienza illecita delle risorse impiegate; l’erronea percezione di un motivo di ricorso concernente la vicenda di una delle società. È stata altresì formulata istanza di sospensione dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è respinto sotto un triplice profilo. Anzitutto i motivi in relazione ai quali si assume l’errore di fatto non erano stati dichiarati inammissibili per difetto della c.d. prova di resistenza, bensì per la manifesta infondatezza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni. In ogni caso la prospettazione della prova di resistenza risulta generica nell’atto di un difensore e palesemente infondata nell’atto dell’altro, che si limitava a dedurre la diversità del procedimento in cui la conversazione era stata captata.
Sotto un terzo aspetto, il motivo è del tutto generico rispetto al giudizio di manifesta infondatezza della inutilizzabilità e al mancato superamento della prova di resistenza, avendo i giudici di merito fondato l’affermazione di colpevolezza su altri elementi probatori. Quanto all’errata indicazione della data della conversazione, la Corte qualifica la censura come manifestamente infondata: si tratta all’evidenza di un mero errore materiale, derivante dall’inversione delle ultime due cifre dell’anno, indicazione che esula dal giudizio di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. ed è palesemente irrilevante, emergendo l’esatta considerazione della conversazione dal richiamo operato nella stessa pagina della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La pretesa erroneità della affermata natura illecita dei proventi esula dal fondamento della responsabilità, perché il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non richiede la provenienza illecita delle somme di cui si attribuisce fittiziamente la titolarità. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la norma persegue il solo obiettivo di evitare manovre di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, a prescindere dalla provenienza dei beni (Sez. 2 n. 28300 del 16.04.2019). Quanto alla confisca, la censura è generica rispetto alle ragioni addotte dai giudici di merito.
Il terzo motivo, relativo all’interposizione fittizia, è parimenti manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione di censura già proposta. La Corte conferma che il delitto è configurabile anche quando, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, le quote di una società già operativa vengano acquistate di fatto, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi (Sez. 2 n. 2080 del 06.12.2018, dep. 2019). Quanto alla confisca, le quote costituiscono oggetto diretto dei reati contestati e prodotto degli stessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto