Screenshot consegnati dalla persona offesa e acquisibili senza sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 26315 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La corrispondenza elettronica, una volta giunta a destinazione, può essere liberamente consegnata agli organi inquirenti da uno dei titolari del diritto alla riservatezza che non rivesta la qualità di indagato e che sia, eventualmente, persona offesa dal reato. In tal caso non opera la disciplina del sequestro di corrispondenza, perché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza: il segreto è svelato da uno dei contitolari. L’acquisizione di screenshot di messaggi forniti da uno dei conversanti non richiede pertanto decreto motivato dell’autorità giudiziaria, né l’escussione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che li abbia annotati. La censura sulla pretesa inutilizzabilità è inoltre inammissibile quando il ricorrente non si confronti con la decisività del dato rispetto alle ulteriori acquisizioni istruttorie.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 644 cod. pen. ai danni della persona offesa, confermando la confisca del profitto.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: inutilizzabilità delle annotazioni di servizio contenenti immagini di schermate del telefono della persona offesa, asserita inattendibilità delle dichiarazioni di quest’ultima, erronea valutazione di una teste, omessa rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., carenza di motivazione sul quantum della confisca, rigetto dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. e diniego della sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi meramente reiterativi e comunque manifestamente infondati, già affrontati dai giudici di merito con motivazione esaustiva e non apparente.

Sul primo motivo, relativo all’acquisizione degli screenshot senza decreto di sequestro, il Collegio osserva che le copie erano state prodotte dalla stessa persona offesa. L’art. 15 Cost. non è violato quando del messaggio dispone, a favore degli inquirenti, uno dei soggetti titolari del diritto alla riservatezza che non sia indagato. Il riferimento al dato documentale ex art. 234 cod. proc. pen. non è idoneo a superare le guarentigie della corrispondenza, ma la tutela non si estende all’ipotesi in cui sia uno degli interessati a disporne. In questa prospettiva la Corte richiama Corte Cost. n. 170 del 2023 e la giurisprudenza CEDU, rilevando che l’art. 8 CEDU consente ingerenze previste dalla legge e necessarie alla protezione dei diritti altrui. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno utilizzato tali elementi, la cui genuinità è stata vagliata in dibattimento.

La censura è comunque inammissibile perché il ricorrente non affronta il tema della decisività dei dati asseritamente inutilizzabili rispetto ai plurimi elementi probatori posti a fondamento della decisione, richiamando le Sezioni Unite n. 41461 del 2012 e il costante orientamento sulla materia.

Sui motivi attinenti all’attendibilità della persona offesa, la Corte ricorda che le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle sue dichiarazioni e che il relativo apprezzamento è questione di fatto, insindacabile salvo manifeste contraddizioni. Nel delitto di usura, la testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante degli interessi può costituire di per sé prova dell’elemento oggettivo. La motivazione territoriale è congrua perché la persona offesa ha ricostruito il nucleo essenziale della vicenda, con riscontri dichiarativi e documentali.

Quanto alla confisca, il computo del profitto è stato puntualmente effettuato in rapporto al numero e all’ammontare dei prestiti e agli interessi praticati, escludendo la somma non restituita. Il diniego della sostituzione della pena è sorretto da congrua prognosi sulla personalità dell’imputato e sfugge al sindacato di legittimità. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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