Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello e contesta la pena (Cass. pen. Sez. VII n. 26948 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, risolvendosi in una critica solo apparente e non argomentata avverso la sentenza impugnata. La qualificazione giuridica del fatto è sindacabile in legittimità solo nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il motivo che censura l’eccessività della pena è inammissibile, perché la graduazione della sanzione, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16 settembre 2025, confermava la decisione del Tribunale della stessa città emessa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata, riconoscendo anche la recidiva reiterata.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insufficienza della piattaforma probatoria — con possibile riqualificazione della condotta come violazione dell’art. 641 cod. pen. — e l’eccessività del trattamento sanzionatorio per mancata applicazione dei parametri dell’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che le censure sulla correttezza della motivazione e sulla qualificazione giuridica della condotta si risolvono nella pedissequa reiterazione degli argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Tali doglianze, secondo la Corte, non sono specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Gli elementi emergenti dalle sentenze di merito confermano la correttezza della qualificazione della condotta come violazione dell’art. 646 cod. pen.
Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati in particolare nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 641 c.p. – Insolvenza fraudolenta
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso