Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 27957 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. opera quale strumento di governo dell’incertezza probatoria e sterilizza, di regola, l’autonoma rilevanza del tempo silente. Quest’ultimo può assumere rilievo solo in concorrenza con elementi esterni che ne specifichino il significato nel senso di una dinamica dissociativa, ovvero quando presenti connotazioni straordinarie per estensione e risulti corroborato da indici che ne sostengano la valenza dimostrativa. La dimensione temporale non è fissa né omogenea, ma va conformata al tipo di sodalizio, alla qualità e durata della partecipazione, alla storia personale dell’indagato, alla condotta processuale e al contesto investigativo in cui il periodo silente si colloca.

Il Fatto

Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari, aveva rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. confermando il diniego della custodia cautelare in carcere nei confronti di un’indagata gravemente indiziata di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso.

Il Tribunale, pur riconoscendo la gravità indiziaria, aveva ritenuto superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando il lungo periodo trascorso dai fatti e la posizione sostanzialmente incensurata dell’indagata. Il ricorrente censura l’applicazione della nozione di tempo silente e la tenuta logica degli indici asseritamente corroborativi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in modo organico il quadro interpretativo. Osserva che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. configura una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, con riferimento ai reati associativi qualificati. Richiama l’avallo della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, in particolare le sentenze della Corte cost. n. 48 del 2015 e n. 136 del 2017, che hanno valorizzato la connotazione empirico-sociologica del modello associativo mafioso, caratterizzato da permanenza, vischiosità e radicamento territoriale.

Ricostruisce poi i diversi orientamenti di legittimità. Un primo indirizzo, espresso da Sez. V n. 16434 del 2024, ritiene che, specie per le mafie storiche, la presunzione possa essere superata solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa, restando il tempo silente un elemento residuale. Un secondo indirizzo, riferibile a Sez. VI n. 11735 del 2024 e n. 31587 del 2023, riconosce rilievo autonomo al tempo silente di estensione non ordinaria, anche in linea con la legge n. 47/2015 e con il principio delle Sezioni Unite n. 111 del 2017. Un terzo indirizzo, intermedio, sottolinea che la dimensione temporale va posta in connessione con la concreta fattispecie e con le caratteristiche del sodalizio.

La Corte compone il panorama con una sintesi. La presunzione relativa investe i presupposti di attualità e concretezza del pericolo, tipicamente oggetto del compito dimostrativo del giudice, e perciò neutralizza di regola la valenza autonoma del tempo silente. Questo non è però assolutamente irrilevante: può operare in concorrenza con elementi esterni o quando assuma caratteri interni che ne specifichino il senso dissociativo. Quanto alla rilevanza autonoma, occorrono da un lato una estensione cronologica particolarmente significativa, dall’altro indici corroboranti, poiché diverso peso assume un periodo silente in uno scenario di inerzia investigativa rispetto a un contesto di indagini condotte anche tramite mezzi penetranti.

Su tali premesse il motivo è fondato. La Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha svalutato il significato della piena compenetrazione dell’indagata negli affari e nella sfera informativa del gruppo, profilo che corrobora la vischiosità del vincolo. Appare sproporzionato per eccesso il rilievo attribuito a un tempo silente di sei anni, insufficiente a segnare da solo un significato dissociativo, tanto più rispetto a un ruolo di contatto con i vertici. La Corte condivide invece la valutazione di non concreta utilità delle dichiarazioni del collaboratore, prive di riscontri sulla fonte diretta. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio per nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 310 c.p.p.

Tutte le 485 sentenze sull'art. 310 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *