Patteggiamento, obblighi ex art. 165 cod. pen. da concordare nel patto (Cass. pen. Sez. IV n. 28359 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo deve comprendere non solo la pena detentiva di cui si chiede la sospensione condizionale, ma anche gli obblighi ulteriori imposti ex lege dall’art. 165 cod. pen., con indicazione, quando prevista, della relativa durata. In difetto di pattuizione su tali elementi la sospensione non può essere accordata e, ove il beneficio sia stato posto come condizione di efficacia della richiesta, il patto deve essere integralmente rigettato. Il giudice non può integrare officiosamente l’accordo fissando l’obbligo e la sua estensione temporale, perché la subordinazione del beneficio alla prestazione di attività non retribuita non è effetto automaticamente predeterminato dalla legge in tutti i suoi elementi.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza di patteggiamento, previa riqualificazione dei fatti contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, applicava la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa, concedendo la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore di un Comune, per una durata pari a quella della pena principale.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con un primo motivo, il superamento dei limiti massimi di durata della prestazione e, con un secondo motivo, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione, per avere il giudice fissato motu proprio la durata dell’obbligo senza alcun accordo sul punto.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione dichiara fondato e assorbente il secondo motivo. Il richiamo è al principio delle Sezioni Unite n. 23400 del 2022, secondo cui l’accordo sull’applicazione di una pena detentiva della quale si chiede la sospensione condizionale deve estendersi agli obblighi ulteriori eventualmente imposti ex lege dall’art. 165 cod. pen., indicandone, quando previsto, la durata.
Il fondamento del principio risiede nella struttura negoziale del rito speciale e nella necessaria prevedibilità del contenuto della decisione per l’imputato che vi acceda. La subordinazione della sospensione alla prestazione di attività non retribuita non costituisce, infatti, un effetto automaticamente predeterminato dalla legge in tutti i suoi elementi: essa richiede la concreta individuazione dell’obbligo, della sua estensione temporale e delle modalità esecutive.
Tali profili incidono in modo non marginale sulla posizione dell’imputato e non possono essere integrati dal giudice mediante una determinazione officiosa estranea al contenuto del patto. Nel caso in esame, dall’istanza di applicazione della pena, assistita dall’assenso del Pubblico Ministero, risultava che la richiesta era stata subordinata alla concessione della sospensione condizionale, ma non emergeva alcuna pattuizione sulla durata della prestazione.
La dichiarazione di disponibilità resa dall’imputato, sollecitata dal giudicante, non equivale alla formazione di un accordo processuale completo su tutti gli elementi dell’obbligo e segnatamente sulla sua durata, per di più non fissata nella stessa dichiarazione. Il giudice, dunque, constatata l’assenza di pattuizione, non poteva integrare autonomamente l’accordo, fissando l’obbligo per un periodo pari alla pena applicata, peraltro in misura superiore al limite massimo di mesi sei.
L’unica soluzione consentita era il rigetto integrale della richiesta, non essendo praticabile la subordinazione della sospensione a una prescrizione non compiutamente concordata dalle parti. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, restando assorbita la questione relativa alla durata massima della prestazione.
Nota della Redazione
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