Ottemperanza della Carta docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 592 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza munita di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e fissa il termine per l’adempimento. Nomina fin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, senza alcun compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio presso scuole della provincia di Milano, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per l’importo di € 500,00 annui e € 1.000,00 complessivi.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. Da qui il ricorso in sede di ottemperanza, con richiesta di condanna all’erogazione e di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
La sentenza in copia conforme era stata notificata alle Amministrazioni resistenti in data 12 maggio 2023. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Tale lasso temporale costituisce il minimo necessario tra la notifica del titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione giudiziale.
Il Collegio richiama Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, per precisare che titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità.
Manca la prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di sentenza. Da qui l’accoglimento: obbligo di erogare alla ricorrente € 500,00 per ciascun anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, per € 1.000,00 complessivi, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese. Questi assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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