Carta docente non accreditata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3929 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c.. Dopo le modifiche della cosiddetta Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, sicché la formulazione dell’art. 14 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di darvi integrale esecuzione entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’inadempimento non controverso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Il Fatto

La parte ricorrente ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto al beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Su quella pronuncia si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale.

Il titolo è stato notificato al Ministero e, decorso il termine di legge, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, lamentando il mancato accredito della somma sulla carta del docente. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione della domanda. Ha chiarito che la norma richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

Tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che secondo l’art. 475 c.p.c. costituiva il requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta Legge Cartabia, la spedizione non è più necessaria. Ne consegue che l’art. 14 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, dotato di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito per la parte di interesse il titolo indicato. Il TAR ha accolto la domanda adottando le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. e dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, agli atti necessari all’adempimento. Poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, il TAR ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’amministrazione al rimborso del contributo unificato e alla rifusione delle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata di tali controversie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Tutte le 330 sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *