Sequestro selezione polizia giudiziaria ricorso art 263 cod proc pen (Cass. pen. Sez. V n. 640 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone il sequestro senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla polizia giudiziaria delegata l’individuazione delle stesse, individua il titolo cautelare nell’atto esecutivo della p.g., che necessita della convalida ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. entro i termini fissati. In difetto di convalida, l’interessato non può proporre riesame, restando a lui esperibile l’istanza di restituzione e, in caso di diniego, l’opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari ex art. 263 cod. proc. pen. In sede di opposizione il giudice non può rilevare vizi del titolo genetico, ma solo la necessità o opportunità del mantenimento del vincolo. Diversamente, quando il decreto indica in modo sufficiente l’oggetto del sequestro, l’attività della p.g. è meramente esecutiva e non richiede convalida.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva disposto perquisizione e sequestro, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 9/2021, di quanto rinvenuto e ritenuto utile ai fini delle indagini e dei device in uso a un indagato, per reati tra cui quelli di cui agli artt. 416, 476, 483, 615-ter e 640-bis cod. pen. In esecuzione del decreto la polizia giudiziaria delegata aveva sequestrato uno smartphone, un computer e copiosa documentazione, redigendo verbale.
Respinta dal pubblico ministero l’istanza di restituzione, l’indagato aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen.; il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’opposizione. L’indagato ha impugnato per cassazione la violazione di legge, sul presupposto del difetto di convalida del sequestro e dell’insufficiente motivazione del decreto quanto alla pertinenzialità e proporzionalità del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due profili distinti. Quanto alla deducibilità dei vizi del titolo genetico in sede di opposizione, ricorda che il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi attinenti alla legittimità del decreto, ma solo per ragioni concernenti la necessità o l’opportunità del mantenimento del vincolo, dovendo le censure sul titolo essere proposte con il riesame (Sez. V n. 14039 del 12.02.2020, Lamaj, Rv. 278994).
La Corte considera poi parzialmente fondate le ulteriori censure. Secondo l’insegnamento consolidato, il decreto che demanda alla polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle cose da sequestrare, se non seguito da convalida, non è impugnabile con riesame: qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l’interessato può presentare istanza al medesimo, con facoltà di opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari in caso di diniego (Sez. II n. 42517 del 15.10.2021, Soave, Rv. 282208).
In tal caso, precisa la Corte, non si eccepisce un vizio del provvedimento del pubblico ministero — valido pur senza specifica individuazione — bensì la sopravvenuta inefficacia di quello in concreto adottato dalla polizia giudiziaria, che diviene esso stesso il titolo del vincolo, sebbene in termini precari perché soggetto a convalida entro i termini dell’art. 355 cod. proc. pen. (Sez. II n. 48070 del 26.09.2018, Melchionna, Rv. 274240). Essendo la convalida adempimento successivo, la sua omissione è esclusa dal giudizio di riesame.
Calati i principi nel caso concreto, le doglianze risultano infondate quanto al sequestro dello smartphone e del computer, sufficientemente individuati nel decreto: qui la p.g. ha svolto attività meramente esecutiva. Diversamente per la copiosa documentazione sequestrata, individuata sulla base di un generico riferimento a quanto ritenuto utile ai fini delle indagini: per essa il pubblico ministero era tenuto alla convalida e l’omissione poteva essere fatta valere con la procedura di restituzione. Il provvedimento è annullato senza rinvio nei limiti indicati, con restituzione all’avente diritto della documentazione per sopravvenuta cessazione dell’efficacia del sequestro e rigetto nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame