Danno all’immagine dell’ente pubblico e assenza del clamor fori (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 140 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine dell’ente pubblico costituisce danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., riconducibile alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati agli artt. 2, 54 e 97 Cost., e si configura quale danno evento, prescindendo dalla prova di una spesa effettivamente sostenuta dall’amministrazione per il ripristino del bene leso. Ai fini della sua configurabilità non è necessario il cosiddetto clamor fori, essendo sufficiente il concreto risvolto negativo della vicenda all’interno dell’amministrazione, purché la condotta illecita sia accertata con sentenza penale irrevocabile, dotata di efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto e della sua illiceità ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen. La quantificazione avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in misura proporzionata alla gravità del fatto, al ruolo apicale dell’agente, alla rilevanza dell’ente e all’assenza di vantaggio personale.

Il Fatto

Il convenuto, già Presidente del consiglio di amministrazione di un consorzio industriale provinciale, è stato condannato in sede penale per peculato ex art. 314 cod. pen. per aver autorizzato, con delibera del 14.03.2008, l’erogazione di incentivi tecnici per complessivi Euro 58.087,53 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 a dipendenti privi delle qualifiche richieste. La condanna, pronunciata dal Tribunale di Cagliari e confermata in appello, è divenuta irrevocabile.

Su tale presupposto la Procura regionale ha promosso il giudizio contabile per il danno all’immagine arrecato all’ente, quantificato equitativamente nello stesso importo degli incentivi erogati. Il convenuto ha eccepito la buona fede, l’assenza di dolo o colpa grave, l’insussistenza di vantaggi personali e il difetto di clamor fori, chiedendo in subordine una riduzione del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’accertamento della condotta illecita, coperta dal giudicato penale ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen., che vincola il giudice contabile quanto al fatto, alla sua illiceità e alla sua attribuzione. Su tale base il requisito soggettivo del dolo risulta pacifico, essendo emersa la consapevolezza dell’agente, che ha agito nonostante la formale opposizione del direttore generale.

Il Collegio ricostruisce la figura del danno all’immagine alla luce della giurisprudenza contabile e civile. Esso integra un danno evento, che lede interessi apatrimoniali presidiati dall’art. 97 Cost. e connessi al generale dovere di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina e onore ex art. 54 Cost. Il pregiudizio si colloca nell’alveo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., secondo il limite dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata indicato dalle Sezioni Unite del 2008.

La Sezione ribadisce che la risarcibilità non presuppone una spesa effettiva di ripristino. Il danno è lesione ideale e la sua quantificazione non può dipendere dall’esborso sostenuto dall’ente, altrimenti l’amministrazione priva di fondi resterebbe senza tutela. Gli eventuali costi di ripristino rilevano semmai sul solo piano probatorio.

Quanto al profilo del clamor fori, la Corte ne esclude l’essenzialità: è sufficiente il concreto risvolto interno all’ente, oltre che la risonanza esterna, peraltro attestata nel caso da articoli di stampa di diffusione locale.

Sul quantum, la Sezione ritiene non proporzionato l’importo pari all’intero ammontare degli incentivi. Valuta il ruolo apicale e la gravità della condotta, ma anche l’assenza di vantaggio personale, la dimensione contenuta dell’ente e la diffusione solo locale della vicenda. Liquida pertanto il danno in Euro 25.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione, con condanna del convenuto e spese di giudizio secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2059 c.c.

Tutte le 99 sentenze sull'art. 2059 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *