Appello inammissibile senza nuovo mandato per imputato assente (Cass. pen. Sez. IV n. 2992 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato detenuto che rinuncia per iscritto a comparire è legittimamente giudicato assente e rappresentato dal difensore. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, quando si sia proceduto in assenza, il difensore di fiducia deve depositare lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, a pena di inammissibilità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale disciplina, pur abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio) in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum. L’assenza dell’imputato, detenuto o libero, impone la verifica della sua effettiva volontà di impugnare.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Bologna per reati in materia di stupefacenti e altro, con pena detentiva e multa. La Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del condannato, perché il difensore non aveva depositato lo specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., essendo l’imputato assente in primo grado perché detenuto e rinunciante a comparire.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che dagli atti di primo grado risultava essere stato presente. La questione centrale attiene quindi alla qualificazione della sua posizione processuale e alla necessità del nuovo mandato difensivo.

La Motivazione della Corte

La Corte sgombra anzitutto il campo da ogni dubbio sulla posizione processuale dell’imputato in primo grado, che era quella di assente. La dizione equivoca contenuta nell’intestazione della sentenza del GUP, ove si legge che il ricorrente era “rinunciante a comparire” e al contempo “come presente”, è superata dallo stesso difensore, che conferma in ricorso la detenzione e la rinuncia a comparire alle udienze.

Il Collegio richiama il principio, ormai ius receptum, secondo cui la rinuncia a comparire dell’imputato detenuto produce effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale è formulata, ma anche per quelle successive, fino a quando non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. IV n. 50444 del 10/12/2019; Sez. VI n. 36708 del 22/07/2015; Sez. IV n. 27974 del 26/03/2014). L’art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede espressamente che si proceda in assenza quando l’imputato ha rinunciato a comparire.

Nel merito dell’ammissibilità, la ratio decidendi del provvedimento impugnato attiene alla mancanza del nuovo mandato difensivo richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La Corte dà conto della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater, ma rileva che la legge non ha previsto alcuna norma transitoria. L’impugnazione risulta presentata il 19 maggio 2023.

Secondo l’orientamento costante, le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, introdotti dal d.lgs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. La Corte richiama, tra le altre, Sez. IV n. 7982 dell’11/02/2021 e Sez. II n. 44678 del 16/10/2019.

Il Collegio richiama poi la rimessione alle Sezioni Unite e riferisce l’esito dell’informazione provvisoria n. 15/2024: la disciplina dell’abrogato art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Il principio vale anche per il comma 1-quater. Ne deriva che, ratione temporis, occorreva a pena di inammissibilità lo specifico mandato ad impugnare, poiché a fronte di un imputato assente vi è eadem legis ratio nel verificare la sua volontà di impugnare. La sentenza impugnata è dunque legittima; il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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