Legittimato a querelare per furto il detentore qualificato del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 7182 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimato a proporre querela per il delitto di furto non soltanto il proprietario del bene sottratto, ma anche il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata o di possesso, inteso come relazione di fatto con la cosa che non richiede la diretta disponibilità fisica. Il bene giuridico protetto dagli artt. 624 e 625 cod. pen. comprende infatti il possesso, che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si sia costituito in modo clandestino o illecito. Ne deriva che al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, conseguentemente, la legittimazione a proporre querela. La questione di incompetenza territoriale, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, non può essere proposta oltre la conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, il primo accertamento della costituzione delle parti. La motivazione sulla misura della pena è adeguata quando indichi gli elementi ritenuti rilevanti nell’applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sottrazione di una vettura concessa in noleggio. All’esito del giudizio di merito, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18.12.2023, ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di furto, riqualificata l’originaria imputazione di ricettazione di cui all’art. 648-bis cod. pen.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la nullità della sentenza per essere stata la querela sporta da un soggetto diverso dal proprietario della vettura, quindi non legittimato; l’inosservanza di norme processuali in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale; l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata rispetto al bene sottratto.
La Corte ha citato le Sezioni Unite n. 40354 del 18.07.2013, per le quali il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali di godimento, ma anche nel possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica. Tale posizione si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che al titolare di essa spetta la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela.
Ne è derivato il rigetto del motivo: la persona che aveva noleggiato la vettura oggetto di furto era pertanto legittimata a proporre la querela, risultando infondata la doglianza difensiva.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo il quale la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal primo compimento dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi. Restano quindi privi di rilievo gli eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. VI n. 33435 del 04.05.2006.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto che la giustificazione basata sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, fosse rispettosa dei criteri di legittimità. L’obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio si intende assolto quando siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen., come affermato da Sez. I n. 3155 del 25.09.2013. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio