Spedizioniere doganale rappresentante indiretto responsabile in solido salvo prova diligente (Cass. civ. Sez. V n. 1776 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazione doganale, il rappresentante indiretto risponde in solido con l’importatore per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione, che lo impegna quanto all’esattezza delle indicazioni, all’autenticità dei documenti e all’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci. Tale responsabilità non integra una forma di responsabilità oggettiva, poiché lo spedizioniere può escluderla provando di avere agito con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. e la propria buona fede alle condizioni dell’art. 220, par. 2, lett. b, CDC. Il giudice di merito che escluda la responsabilità senza verificare in concreto la ricorrenza dell’esimente viola i principi in materia. Il giudicato esterno non è invocabile in materia doganale, difettando l’identità del rapporto tra distinte operazioni di importazione.

Il Fatto

La società di spedizioni doganali aveva presentato, per conto di un importatore, dichiarazioni relative all’importazione dalla Cina di prodotti in ghisa, con applicazione di dazi antidumping. A seguito della revoca dell’agevolazione concessa dalla Commissione Europea, l’Ufficio doganale aveva emesso avvisi di rettifica per il recupero dei maggiori dazi.

La società impugnava gli atti, risultando dapprima soccombente e poi vincitrice in appello. La Cassazione, con precedenti pronunce, aveva cassato con rinvio; la CTR della Liguria, riunite le cause, rigettava gli appelli dell’Amministrazione, escludendo la responsabilità solidale dello spedizioniere. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Disattesa l’eccezione di giudicato esterno, la Corte osserva che gli atti impugnati riguardano operazioni doganali diverse da quelle su cui si erano formate le precedenti pronunce. Difetta l’identità del titolo o del rapporto, poiché i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale sono obiettivamente differenti. In materia doganale, inoltre, il regime della continuazione è inapplicabile e la diversità del periodo d’imposta non equivale al compimento di singole operazioni.

I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, essendo pacifico che la società aveva operato quale rappresentante indiretto. La procedura semplificata prevista dall’art. 76, par. 1, lett. c), CDC richiedeva allora la rappresentanza indiretta, ma la società aveva scelto liberamente tale modello, pur potendo optare per la procedura ordinaria. Ne aveva quindi accettato volontariamente tutte le conseguenze.

È invece fondato il quarto motivo. Ai sensi degli artt. 5, § 2, CDC e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione può essere fatta dall’importatore, da un rappresentante diretto o indiretto. Dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC deriva che, in caso di rappresentanza indiretta, la responsabilità grava sia sullo spedizioniere sia sull’importatore. Nella specie, essendo pacifico il ruolo di rappresentante indiretto, la società risponde in solido per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione.

La responsabilità è legata al ruolo di dichiarante e grava sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata, sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore. A tale obbligo corrisponde l’onere di provare le condizioni idonee a soddisfare i parametri di diligenza. Non si tratta dunque di responsabilità oggettiva, poiché lo spedizioniere può provare di avere agito nell’osservanza dei propri doveri e dimostrare la propria buona fede.

La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo escluso la responsabilità daziaria senza verificare in concreto i presupposti dell’esimente e fondandosi su argomentazioni irrilevanti. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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