Imposta unica sulle scommesse e solidarietà paritetica tra bookmaker estero e CTD (Cass. civ. Sez. 5 n. 9886 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la solidarietà tra il soggetto che gestisce la raccolta per conto proprio (il bookmaker estero) e il centro di trasmissione dati che opera per suo conto è di tipo paritetica: entrambi realizzano un autonomo fatto di gestione indice di capacità contributiva, sicché l’obbligazione tributaria è esigibile nei confronti di ciascuno per l’intero, senza necessità di previa escussione dell’altro. La disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, che assoggetta al tributo anche l’attività svolta al di fuori del sistema concessorio, non viola gli artt. 3, 53 e 97 Cost., né gli artt. 49 e 56 TFUE, non integrando una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. Il criterio di determinazione forfetaria della base imponibile, parametrato al triplo della media provinciale della raccolta, di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, ha natura presuntiva (iuris tantum) e non sanzionatoria, ed è applicabile anche per l’annualità 2015.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava un avviso di accertamento nei confronti di una società di scommesse con sede all’estero, quale obbligata in solido, e del titolare di un centro di trasmissione dati operante per suo conto, contestando il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, ai sensi del d.lgs. n. 504/1998, con irrogazione delle relative sanzioni. Il ricorso introduttivo veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e l’appello avverso tale pronuncia era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione sia il bookmaker estero sia il centro di trasmissione dati, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia su questioni di diritto, la violazione dei principi unionali di non discriminazione e libertà di stabilimento e l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, stante l’asserita obiettiva incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte, rigettando il ricorso, ha preliminarmente escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la pronuncia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha già escluso qualsivoglia discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, atteso che l’imposta unica si applica a tutti i gestori di scommesse raccolte sul territorio italiano. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 27/2018), che ha riconosciuto la legittimità dell’assoggettamento al tributo anche delle attività svolte fuori dal sistema concessorio, valorizzando la funzione di rivalsa negoziale quale strumento attuativo del principio di capacità contributiva. Proprio la possibilità di traslare il carico tributario sul bookmaker attraverso la regolazione delle commissioni ha indotto la Consulta a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma solo per le annualità antecedenti al 2011, restando esclusa ogni questione per il periodo d’imposta 2015.
Quanto alla posizione del bookmaker estero, la Corte ha precisato che la natura lecita dell’attività, riconosciuta dalla giurisprudenza penale, non lo sottrae all’obbligazione tributaria: la realizzazione del presupposto impositivo prescinde dal possesso della concessione, dovendosi escludere la natura sanzionatoria dell’intervento normativo. La base imponibile è determinata sulla base del triplo della media provinciale della raccolta, criterio che non ha natura afflittiva ma risponde all’esigenza di ricostruire induttivamente la raccolta di soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, ammettendo la prova contraria. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), richiamando la propria ordinanza n. 7673/2025, e ha rigettato la censura sull’applicazione temporale della norma, ritenuta applicabile anche all’annualità 2015.
Il motivo concernente l’omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti riportato in ricorso il contenuto delle censure formulate nell’atto d’appello, come richiesto dal principio di autosufficienza. Infine, la Corte ha escluso l’obiettiva incertezza normativa per il 2015, potendo la stessa configurarsi solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2010. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., applicate in conformità alla proposta di definizione anticipata, stante il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali evocati.
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Nota della Redazione
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