Errore materiale non corregge la liquidazione delle spese (Cass. civ. Sez. I n. 2303 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea individuazione del parametro normativo di riferimento per la liquidazione delle spese processuali non è riconducibile a una svista del giudice né all’erronea applicazione di regole matematiche su presupposti numerici esattamente determinati. Essa involge l’interpretazione della pertinente regola di diritto e non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 287 cod. proc. civ. Anche l’erronea valutazione del valore della causa, incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve in un errore di giudizio e, come tale, non può essere corretta ai sensi della medesima disposizione. Il valore della causa indicato nel ricorso non è vincolante per il giudice, tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione.

Il Fatto

Una società ricorrente chiede alla Corte di cassazione di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della stessa Corte, con la quale era stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Il lamentato errore riguarda la liquidazione di tali spese, quantificate in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Secondo la ricorrente, tale importo non sarebbe coerente con i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal d.m. 13 agosto 2002, n. 147, avuto riguardo al valore del procedimento, dichiarato nel ricorso, di euro 8.967,21. La questione arriva così davanti alla Corte investita dell’istanza di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra errore materiale emendabile e errore di giudizio. Il primo è riconducibile a una svista del giudice ovvero all’erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti numerici delle operazioni da compiere esattamente determinati nel provvedimento. Solo in questi casi opera il rimedio di cui all’art. 287 cod. proc. civ.

Nel caso esaminato, l’errore denunciato non rientra in alcuna delle due ipotesi. La ricorrente lamenta l’erronea individuazione del parametro normativo di riferimento per la liquidazione delle spese processuali. Tale profilo involge l’interpretazione della pertinente regola di diritto e, per questo, non può essere sindacato con il rimedio azionato.

La Corte aggiunge che anche l’erronea valutazione del valore della causa, incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio. Sul punto richiama il proprio precedente Cass. 19 maggio 2023, n. 13810, secondo cui un siffatto errore non è correggibile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ.

Un ulteriore argomento rafforza la conclusione. L’indicazione del valore della causa contenuta nel ricorso non è vincolante per il giudice, che è tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

La Corte osserva inoltre che la domanda introduttiva del giudizio originario aveva a oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente riscosso. Il valore della controversia, pertanto, va individuato non nell’importo restitutorio liquidato dal giudice di primo grado — pronuncia riformata integralmente in appello con sentenza confermata in sede di legittimità — bensì con riferimento al valore complessivo delle domande originarie, da ritenersi indeterminato, atteso che l’impugnazione investiva una questione comune a tutte le domande. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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