Ottemperanza all’ordine di deposito delle indennità espropriative e procedure della Ragioneria (Cons. Stato n. 8870 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza all’ordine, contenuto nel provvedimento del giudice civile, di deposito delle indennità espropriative presso la Cassa depositi e prestiti, l’Amministrazione esegue correttamente il giudicato quando segue le procedure amministrativo-contabili imposte dalla Ragioneria territoriale dello Stato per l’apertura del deposito. Il contenuto del provvedimento da ottemperare non può consistere nella condanna al pagamento diretto in favore dell’espropriato, ma solo nell’ordine di deposito, restando possibili diritti di terzi sulle somme. Esula dal giudizio di ottemperanza ogni questione sulla spettanza delle somme e sull’efficacia del rapporto di mandato intercorso tra le parti. La cognizione sul diritto allo svincolo delle somme depositate ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 327 del 2001 appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
L’appellante, nella qualità di amministratrice di sostegno di un privato, chiedeva al TAR l’ottemperanza di un’ordinanza della Corte d’appello di Bari, corretta ex art. 287 c.p.c., che aveva quantificato in oltre 305.000 euro l’indennità dovuta per la perdita di volumetria di alcuni fondi e aveva ordinato al Comune di depositare le somme presso la Cassa depositi e prestiti, con interessi dal giugno 2003 fino al soddisfo.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. L’appellante censurava la sentenza per aver dato rilievo alle giustificazioni del Comune e alla revoca delle procure, sostenendo che in tal modo sarebbe stata scalfita la portata del giudicato da eseguire, e deduceva la nullità dei provvedimenti comunali per non essere il deposito avvenuto in favore del mandatario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio premette che il giudizio davanti alla Corte d’appello aveva a oggetto la quantificazione dell’indennità per la perdita di volumetria, riconosciuta in forza di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, e che al Comune era stato ordinato il deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti.
Il Comune, rileva la Corte, ha riconosciuto il debito fuori bilancio con delibera consiliare, ha liquidato spese e accessori con successive determine e ha chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato l’apertura di un deposito definitivo in favore del procuratore. La Ragioneria ha però segnalato l’impossibilità di costituire il deposito a nome del procuratore, imponendo l’iscrizione di un deposito per ciascuna particella catastale con le generalità complete dei proprietari. Il Comune si è quindi adeguato alle procedure indicate.
La Corte sottolinea che la Ragioneria non è parte del giudizio, sicché non è possibile sindacare nel merito le procedure amministrativo-contabili che essa richiede. Ricorda poi che la finalità del deposito presso la Cassa depositi e prestiti, oggi disciplinato dal d.P.R. n. 327 del 2001, è di garanzia dei terzi che vantino diritti sul bene espropriato e, subordinatamente, dello stesso espropriante rispetto ad azioni di recupero per pagamenti indebiti.
Da ciò deriva, secondo la giurisprudenza costante anche della Corte di cassazione, che il provvedimento del giudice civile non può condannare l’Amministrazione al pagamento diretto, potendo solo ordinare il deposito della maggiore somma accertata: si configura un obbligo di fare rientrante nella cognizione del giudice ordinario (richiamata Cons. Stato, sez. IV, n. 7355 del 2020). Resta estranea al giudizio ogni questione sulla spettanza delle somme e sul rapporto di mandato tra le parti, così come quella sul nulla osta allo svincolo, per la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un. n. 29527 del 2008; Cons. Stato, sez. IV, n. 4894 del 2019). L’appello è pertanto infondato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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