Inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. impugnabile con appello e non con (Cass. civ. Sez. II n. 3030 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, cod. proc. civ., per erronea scelta del rito sommario di cognizione, è impugnabile con l’appello e non con ricorso immediato per cassazione. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari del difensore, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento assume rilievo la forma adottata dal giudice, sempre che sia frutto di una consapevole scelta. Il rimedio esperibile resta quello previsto per il rito effettivamente seguito, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso l’ordinanza resa nelle forme del rito sommario codicistico.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, ha deciso sull’opposizione proposta dai clienti avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del loro difensore per il pagamento, in solido tra loro, di € 117.418,65, oltre interessi, per competenze professionali maturate nella difesa svolta in una pluralità di processi penali. L’opposizione era stata introdotta con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.

Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile, in quanto instaurata davanti al giudice monocratico anziché collegiale, in applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, dolendosi della qualificazione del rito e della mancata assegnazione di un termine per osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio. La questione approda così alla Corte per stabilire quale rimedio fosse esperibile avverso quella ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’atto e dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento è stato reso dal Tribunale in composizione monocratica e ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione presupponendo l’applicazione del rito sommario codicistico, con esclusione della possibilità di conversione nel sommario speciale. Si tratta, dunque, di una decisione consapevolmente assunta secondo le forme del rito di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.

Il Collegio non ignora l’orientamento più recente, secondo cui nei giudizi per compensi professionali resi in ambito stragiudiziale e in procedimenti penali si applica il rito ordinario ovvero, in alternativa, il procedimento sommario codicistico davanti al tribunale monocratico, non rientrando la controversia nell’ambito dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (richiamati Cass. n. 19228/2024 e Cass. n. 6817/2021). È stato altresì precisato che, quando l’opposizione è proposta con ricorso recante l’indicazione di entrambe le disposizioni, il giudice deve procedere a un’esatta qualificazione dell’azione (Cass. n. 34501/2022).

Tuttavia, prima di esaminare gli errori di giudizio denunciati, occorre stabilire il rimedio proponibile. Il riferimento è a Cass. n. 18331/2019: sulle domande introdotte con il rito sommario non rientranti tra quelle a decisione collegiale, ritenute inammissibili per incompatibilità strutturale, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, cod. proc. civ., non dichiarata l’inammissibilità ex comma 2. La decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi di non impugnabilità, è di norma appellabile.

Ne consegue che, denunciandosi l’errore consistito nell’avere dichiarato inammissibile una domanda trattabile nelle forme del rito ordinario, la decisione avrebbe dovuto essere gravata con l’appello. In tal senso depongono Cass. n. 26083/2021, Cass. n. 24515/2018 e il principio di apparenza, che valorizza la forma adottata dal giudice in presenza di una consapevole scelta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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