Rinuncia all’impugnazione e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 13170 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, dalla quale discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Trattandosi di atto strettamente personale, essa può essere proposta dalla parte personalmente oppure dal difensore munito di apposita procura speciale. Ove la rinuncia sia effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto ad arresto in flagranza per la detenzione illecita a fini di spaccio e il trasporto di circa tre chilogrammi di hashish, suddivisi in trenta panetti e occultati nell’autovettura che conduceva. Il Gip del Tribunale di Brescia, con ordinanza del 18.12.2024, aveva applicato la misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza del 07.01.2025, aveva confermato il provvedimento, ravvisando la gravità indiziaria e il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei fatti criminosi ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza il difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e alla mancata configurazione dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, lamentando in particolare l’assenza di accertamento sul grado di purezza della sostanza sequestrata. La questione giungeva così davanti alla Corte, ma nelle more della decisione sopravveniva una rinuncia all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata il 17 marzo 2025 dal difensore munito di procura speciale, motivata dalla sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari. Prima di pronunciarsi sul ricorso, il Collegio ha ricostruito la natura giuridica dell’atto di rinuncia, qualificandolo come dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia.
Il percorso argomentativo si sviluppa sul piano della procedibilità dell’impugnazione. La Corte ha chiarito che si tratta di un atto a carattere formale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale, trattandosi di atto strettamente personale. Rileva, ai fini della sua efficacia, che la dichiarazione sia effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge.
Da ciò discende l’effetto tipico dell’atto: una volta che la rinuncia sia pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem, l’impugnazione diviene inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., assorbendo ogni valutazione sui motivi dedotti dal ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata in euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione