Fondazioni di diritto privato e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 166 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti a conoscere i danni cagionati al patrimonio di una fondazione costituita con finanziamento pubblico sussiste soltanto se l’ente, all’esito di un’indagine da condurre caso per caso, possa essere qualificato amministrazione pubblica in senso stretto. Non è sufficiente la destinazione finalistica di interesse pubblico dell’operato né la qualificazione dell’ente come organismo di diritto pubblico. La giurisdizione erariale è esclusa quando la fondazione, pur perseguendo finalità pubblicistiche, opera in ambito privatistico, è priva di poteri autoritativi e non è soggetta a eterodirezione esterna, con la conseguenza che le controversie relative alla sua mala gestio interna rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La Procura Regionale conveniva davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia il presidente di una fondazione regionale operante nel comparto cineaudiovisivo insieme al suo successore, al componente dell’Organismo di Vigilanza e a una dipendente, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di 510.131,00 euro.

Si contestava l’acquisto di un immobile destinato a sede dell’ente a un prezzo asseritamente sovrastimato, con dirottamento di parte dei fondi verso soggetti riconducibili al primo presidente, oltre a una seconda voce di danno per spese di adeguamento dell’immobile che sarebbero dovute gravare sulla parte venditrice. La notizia di danno era appresa da un articolo di stampa; la posizione del primo convenuto era oggetto di procedimento penale ancora non definitivo. L’Organismo di Vigilanza eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. L’illecita gestione degli amministratori e dell’Organismo di Vigilanza avrebbe inciso, secondo la prospettazione attorea, sul patrimonio di un ente da annoverare tra gli organismi di diritto pubblico, gravato da vincoli di finanza pubblica e alimentato da contributi di enti territoriali.

Il ragionamento muove dal criterio del giudice del riparto. La Suprema Corte ha chiarito che la questione non si risolve con lo schema dell’in house providing, incompatibile con una fondazione il cui statuto escluda lo svolgimento di attività lucrativa. Rileva invece l’accertamento se l’ente sia qualificabile amministrazione pubblica in senso stretto, non bastando la destinazione finalistica di interesse pubblico del suo operato.

La Sezione esamina la fattispecie concreta: la fondazione è costituita da soggetti pubblici e privati, persegue finalità prevalentemente pubblicistiche, ma opera in ambito privatistico, è priva di poteri autoritativi e di vincoli strutturali con le amministrazioni che la sostengono, e difetta di eterodirezione esterna. Da qui l’esclusione della giurisdizione contabile sulle vicende di mala gestio interna.

Non persuade il richiamo, contenuto in citazione, all’orientamento che assoggetta alla giurisdizione erariale le condotte di chi distolga fondi pubblici dalla loro destinazione: quel filone riguarda danni provocati da privati a pubbliche amministrazioni, mentre qui il pregiudizio è sopportato da un soggetto privato. Il Collegio ordina inoltre la cancellazione di un’espressione sconveniente contenuta nella comparsa di un convenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.g.c. e dell’art. 89 c.p.c., e compensa le spese per la definizione del giudizio su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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