Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato ma senza astreinte (TAR Veneto n. 1315 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di «altre ragioni ostative», apprezzabili nella crisi della finanza pubblica e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il proprio diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento del relativo importo tramite il sistema della Carta.
Notificata la pronuncia presso il domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la parte ricorrente deduce la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Verifica quindi i presupposti processuali: la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e la sentenza è passata in giudicato come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative». La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e si articola in più fasi, l’ultima affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale, e la mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari, ridotti della metà per il carattere seriale e il non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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