Contributo di solidarietà su pensione già liquidata: prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5472 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, lamentava di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare l’illegittimità delle trattenute, in quanto disposte in violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013, con riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004 e alle relative delibere attuative.
Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda, dichiarava illegittime le trattenute e condannava la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello con la sentenza n. 549/2023. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi; la parte controricorrente si è costituita tardivamente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il controricorso è stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della costituzione.
Nel merito, il primo e il secondo motivo — con i quali la Cassa sosteneva l’autonomia normativa dell’ente, la natura di atto avente forza di legge del proprio regolamento e la prevalenza dell’obiettivo dell’equilibrio finanziario — sono giudicati infondati. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su un trattamento pensionistico già determinato, perché ciò viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost. riservata al legislatore.
Il Collegio cita in particolare Cass. 10.12.2018, n. 31875 e i successivi arresti Cass. 20684/2024, Cass. 20694/2024 e 20710/2024, che confermano l’orientamento come diritto vivente.
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è infondato. La Corte afferma che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché — in caso di contestazione dell’ammontare del trattamento — il diritto alla riliquidazione degli importi resta soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, essendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergendo elementi per mutare l’orientamento. Non vi è luogo a condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma la Corte applica il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. e condanna la ricorrente al versamento di Euro 2.500,00 alla Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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