Notifica al ministero errato e sanatoria nel rito Pinto (Cass. civ. Sez. II n. 7149 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice, a pena di nullità della sentenza di primo grado, fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza indicando il soggetto cui l’atto andava notificato. L’opposizione di cui all’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d’impugnazione limitato ai motivi di censura, ma un rimedio processuale ad ampio spettro che realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Ne consegue che non è proponibile l’opposizione per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto a causa della nullità della sua notificazione, potendo tale declaratoria essere pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente.
Il Fatto
Un ricorrente proponeva domanda di equa riparazione ex art. 3 l. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, chiedendo l’ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte d’Appello accoglieva la domanda ma condannava il Ministero della Giustizia, ritenendo che la parte pubblica correttamente tenuta all’indennizzo fosse quest’ultima.
I due ministeri proponevano opposizione, eccependo il difetto di titolarità passiva, la violazione del contraddittorio per la modifica d’ufficio del convenuto e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine. La Corte d’Appello respingeva l’opposizione, applicando l’art. 4 l. n. 260/1958 e disponendo la rinnovazione della notifica. Contro tale decreto i ministeri ricorrevano per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ. e sull’errata applicazione dell’art. 4 l. n. 260/1958 in un rito che, nella prima fase, si svolge senza contraddittorio.
Il Collegio ricostruisce la natura del procedimento Pinto. L’ingiunzione ex art. 3 l. n. 89/2001 non ha carattere di definitività, perché contro di essa è esperibile l’opposizione al collegio ex art. 5-ter, che non è un’impugnazione del decreto monocratico limitata ai motivi di censura, ma un rimedio processuale ad ampio spettro che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria senza limitazione di temi. Tale opposizione è esperibile anche quando il giudice della fase monitoria abbia deciso una questione di mero rito.
Su questa base la Corte esclude la dedotta violazione del principio della domanda. L’erronea evocazione di un ministero al posto di un altro impone al giudice di fissare un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 4 l. n. 260/1958, a pena di nullità della decisione di primo grado. La norma si applica quando l’errore d’identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ma la sua operatività resta circoscritta alla rimessione in termini, restando esclusa ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto notificato al soggetto sbagliato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che nel rito Pinto non è proponibile opposizione per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della notificazione. Vale il principio proprio del procedimento monitorio: la nullità della notifica rileva solo per l’opposizione tardiva, mentre l’inefficacia può essere pronunciata esclusivamente in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente. Nella specie la domanda, proposta verso il ministero errato, è correttamente ritenuta sanata, e la notifica irrituale non giustifica la declaratoria di inefficacia.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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