Bando di selezione interna: interpretazione letterale e punteggio unico per titoli equivalenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12044 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione del bando di indizione di una procedura concorsuale o selettiva, quale lex specialis della procedura stessa, la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione che il bando realizza, fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi tanto l’amministrazione quanto i candidati. Ne deriva che, ove il contenuto letterale delle parole sia privo di equivocità, l’interprete deve arrestarsi ad esso. Pertanto, la clausola che enumera più titoli di studio ritenendoli equivalenti tra loro e prevede per essi un unico punteggio non consente l’attribuzione del punteggio per ciascun titolo posseduto, a differenza delle clausole che, menzionando diverse tipologie di titoli, specificano che a ogni singolo titolo debba essere riconosciuto un distinto punteggio. All’atto unilaterale si applicano le norme sull’interpretazione del contratto solo nei limiti di compatibilità, con la conseguenza che rileva l’intento del dichiarante e non la comune intenzione delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura di selezione interna indetta dal Ministero della Giustizia per la copertura di posti in area funzionale, lamentando la non corretta valutazione dei propri titoli. Egli assumeva di aver diritto a ulteriori 10 punti per il possesso non di uno, ma di due titoli di studio coerenti con il profilo professionale, oltre che dell’abilitazione all’esercizio della professione di promotore finanziario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto ai punti aggiuntivi e la collocazione in posizione utile per l’inquadramento nella fascia retributiva superiore, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello ha riformato la decisione, respingendo le domande alla luce del tenore testuale della disposizione del bando che disciplina i titoli di studio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui l’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1324 cod. civ., che estende agli atti unilaterali le norme regolatrici dei contratti nei limiti della compatibilità. Quanto all’interpretazione, la disciplina degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. trova applicazione solo per le regole coerenti con la natura del negozio e con la funzione della dichiarazione unilaterale di volontà.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il canone del primo comma dell’art. 1362 cod. civ. impone di accertare esclusivamente l’intento del dichiarante, restando inapplicabile la regola del secondo comma, che si riferisce alla comune intenzione dei contraenti e al comportamento delle parti (Cass. n. 7973/2002; Cass. n. 13970/2005; Cass. n. 1387/2009; Cass. n. 2399/2009; Cass. n. 14864/2009; Cass. n. 9127/2015).
Nell’interpretazione dell’atto unilaterale assume dunque particolare valenza il senso letterale delle parole, valenza che cresce quando l’attività ermeneutica riguardi atti della pubblica amministrazione, in relazione ai quali vengono in rilievo esigenze di certezza, trasparenza e imparzialità (Cass. n. 17367/2010). Il principio è stato ribadito con specifico riferimento al bando di concorso: la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione di fissare regole certe e chiare, sicché occorre arrestarsi al contenuto letterale ove questo sia privo di equivocità (Cass. n. 18854/2016).
La Corte territoriale non si è discostata da tali principi. Essa ha valorizzato il significato letterale della clausola che attribuisce il punteggio per la laurea triennale, la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge, menzionando i titoli come equivalenti tra loro e prevedendo un unico punteggio. Diversamente, le ulteriori clausole, pur menzionando diverse tipologie di titoli, specificano che a ogni singolo titolo debba essere attribuito un distinto punteggio. L’interpretazione restrittiva è apparsa plausibile e coerente con il tenore letterale, in contrapposizione alla diversa specificazione assente nella clausola in esame.
Tale lettura, lungi dall’essere incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dell’autore dell’atto (sulla possibilità di svalutare in tal caso il tenore letterale, Cass. n. 16181/2017), si armonizza con i principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza, avendo il bando privilegiato l’eterogeneità delle competenze rispetto all’omogeneità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie e dell’assenza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.