Daspo per rissa calcistica: sufficienza dell’accertamento di polizia (TAR Sicilia n. 567 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) è misura di prevenzione atipica, di natura preventiva e non sanzionatoria, funzionale al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive. La sua adozione non è subordinata all’accertamento definitivo di responsabilità penali, essendo sufficiente un accertamento di pubblica sicurezza grave, preciso e concordante, anche diverso da una sentenza penale irrevocabile. La valutazione di pericolosità è prognostica e si riferisce all’affidabilità del soggetto rispetto al corretto e pacifico svolgimento degli eventi sportivi. La partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive è di per sé idonea a fondare il giudizio di pericolosità, indipendentemente dall’esito lesivo delle condotte e dall’individuazione di un ruolo di innesco. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità e al difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, calciatore, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Palermo gli ha disposto il divieto di accesso per anni tre a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, organizzate e disciplinate dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché dalla FIFA e dalla UEFA.
Il provvedimento trae origine dai fatti del 18 dicembre 2022, al termine dell’incontro ACD Città di Casteldaccia – ASD Villarosa Calcio, quando si verificò una maxi rissa che coinvolse calciatori, arbitri, componenti dello staff e persone sugli spalti. Il ricorrente ha dedotto l’erronea identificazione dei presupposti di fatto, il difetto di motivazione e l’eccessiva durata della misura. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura del DASPO come misura di prevenzione atipica, preventiva e non sanzionatoria, non subordinata all’accertamento definitivo di responsabilità penali. Richiamando Consiglio di Stato, III, n. 7487/2023 e id. n. 317/2021, il Collegio afferma che è sufficiente un accertamento di pubblica sicurezza puntuale e logicamente argomentato, che può fondarsi su elementi istruttori gravi, precisi e concordanti, anche diversi da una sentenza penale irrevocabile.
La valutazione prognostica di pericolosità non riguarda la generalità dei comportamenti del soggetto, ma la sua affidabilità rispetto al corretto e pacifico svolgimento degli eventi sportivi. Una volta accertati i presupposti fattuali, l’attivazione del presidio preventivo rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o del difetto di istruttoria.
Nel caso concreto, l’istruttoria risulta adeguata e coerente, basandosi su una pluralità di elementi convergenti: informative di polizia, riprese video e fotografiche, dichiarazioni di persone informate sui fatti, referto arbitrale, decisione del Giudice sportivo e deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa ex art. 588 cod. pen.. Le riprese documentano il ricorrente che, dopo essersi tolto la maglia, recupera un bastone e lo scaglia contro gli avversari.
Il Collegio ritiene irrilevante, ai fini della pericolosità, che non sia dimostrato l’effettivo ferimento di terzi o che il ricorrente non abbia dato origine agli scontri: la partecipazione attiva a episodi di violenza è di per sé idonea a fondare il giudizio prognostico. La durata di anni tre è ancorata alla gravità concreta dei fatti e alla condotta non marginale, entro i limiti normativamente previsti. Il ricorso è quindi rigettato, con salvezza degli atti impugnati e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.