Azione di riduzione: onere di allegazione del legittimario e verosimiglianza della lesione (Cass. civ. Sez. II n. 20954 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in riduzione non è tenuto a precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, né a provarne l’effettività già nel proporre la domanda. Gli si chiede di giustificare la pretesa con una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima. Il relativo onere di allegazione è assolto quando il legittimario indichi in modo chiaro e non pretestuoso le donazioni e i beni relitti, così da evidenziare, secondo la regola di calcolo dell’art. 556 c.c., l’insufficienza del relictum a soddisfare la legittima. Accertata l’idoneità dell’allegazione, la fondatezza della domanda resta questione di merito, da verificare nel giudizio secondo i principi generali.

Il Fatto

Gli eredi legittimi del de cuius — il coniuge e due figli — hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone il terzo figlio, denunciando che il defunto aveva distribuito la quasi totalità delle proprie sostanze con atti di disposizione in favore del convenuto, così ledendo la loro legittima. Hanno chiesto la divisione dei beni ereditari, previa riduzione delle donazioni effettuate in favore di quel figlio.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo non assolto l’onere di allegazione e prova gravante sul legittimario che agisce in riduzione. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione. Gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; il convenuto è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunzia la falsa applicazione dei principi di legittimità sugli oneri di deduzione e prova imposti al legittimario che propone l’azione di riduzione. La Corte ritiene il motivo fondato e ricostruisce l’evoluzione della propria giurisprudenza.

I principi declinati in passato in termini assai stringenti (Cass. n. 9192/2017) sono stati oggetto di significative precisazioni dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 18199/2020; Cass. n. 17926/2020). È stato chiarito che tali oneri non impongono al legittimario di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione: la richiesta di riduzione deve invece essere giustificata da una rappresentazione patrimoniale idonea a rendere verosimile, anche su base presuntiva, la lesione di legittima.

Nel caso concreto, gli attori avevano denunziato che il de cuius aveva elargito la quasi totalità delle sue sostanze, indicando analiticamente le donazioni dirette di quote sociali e immobili, la donazione indiretta e la dispensa da collazione, oltre ai beni lasciati nella successione. Tali indicazioni integrano l’onere di allegazione.

La Corte d’appello, pur richiamando il nuovo indirizzo, non lo ha compreso: ha preteso la prova dell’effettività della lesione già nel proporre la domanda. L’espressione “quasi totalità” è invece idonea a significare, in rapporto alla regola dell’art. 556 c.c., che il valore del donatum era di molto superiore a quello del relictum. La deduzione della lesione non appariva strumentale né ictu oculi pretestuosa.

Riconoscere l’assolvimento dell’onere di allegazione non equivale ad affermare la sussistenza della lesione: ciò attiene alla fondatezza della domanda, da verificare nel giudizio secondo i principi generali. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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