Giudizio di rinvio e poteri di riliquidazione dopo cassazione per difetto di (Cass. civ. Sez. I n. 21618 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile non esiste un generale principio di divieto di reformatio in peius, poiché sia l’appello sia il ricorso per cassazione traggono il loro oggetto dai motivi di impugnazione delle parti. Quando una sentenza d’appello sia stata cassata per difetto di motivazione sulla quantificazione del danno e si apra il giudizio di rinvio, l’oggetto del nuovo giudizio è delimitato dagli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. e consiste nella nuova liquidazione del risarcimento. La critica motivata anche a uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull’intera statuizione, sicché al giudice di rinvio non è precluso liquidare una somma inferiore a quella già fissata. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., gode di ampia libertà di scelta dei criteri di stima, ma richiede l’esplicitazione dei parametri seguiti.
Il Fatto
Il Comune resistente era stato condannato in primo grado al risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa di alcuni terreni, destinati alla realizzazione di un impianto sportivo, in base ad atti amministrativi poi annullati dal giudice amministrativo. La vicenda processuale è stata oggetto di più pronunce: la sentenza d’appello n. 3997/2007, la successiva Cass. n. 14940/2010, la decisione di primo rinvio n. 716/2013, la Cass. n. 3955/2018 e infine la sentenza di secondo rinvio n. 5321/2019.
Quest’ultima decisione è stata impugnata con ricorso principale dai proprietari e con ricorso incidentale da altro avente causa. Il Comune ha resistito con controricorso. Entrambe le impugnazioni si dolgono della nuova quantificazione operata dal giudice del rinvio, ritenuta peggiorativa rispetto al precedente risultato economico e fondata su criteri asseritamente inadeguati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale invoca la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe inammissibilmente riformato in peius la liquidazione già contenuta nella sentenza n. 716/2013, non impugnata dal Comune. La Corte respinge la censura: nell’ordinamento processuale civile difetta un generale divieto di reformatio in peius, e la parte che impugna si espone fisiologicamente a un esito peggiorativo. Una volta cassata la sentenza d’appello e aperto il giudizio di rinvio, la delimitazione dell’oggetto va operata alla stregua degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ.
La Corte richiama la Cass., sez. II, n. 25244 del 2013 e valorizza la minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno. Tale formula individua la sequenza logica fatta di fatto, norma ed effetto giuridico: la critica motivata anche a uno solo di questi elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione. Poiché i ricorrenti avevano censurato i parametri di calcolo denunciando la violazione degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., essi hanno riaperto la discussione sull’intera questione della liquidazione, con la conseguenza che al giudice del rinvio non era precluso liquidare una somma inferiore.
Infondata è anche la censura sulle spese. Il giudice del rinvio ha rivalutato il complessivo esito della controversia, ritenendo il Comune sostanzialmente soccombente ma vittorioso nei gradi successivi al primo appello, con ridimensionamento degli importi. La compensazione parziale è quindi condivisibile e incensurabile.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: le critiche alla liquidazione equitativa sono oltremodo generiche e contraddette dalla puntuale analisi dei dati, dall’esposizione delle ragioni di attendibilità e dall’applicazione concreta dei parametri a ciascuno dei tre suoli. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, poiché la mancata considerazione di deduzioni difensive non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., riferibile a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a questioni argomentative.
I motivi del ricorso incidentale sono in parte inammissibili e in parte infondati. Essi non si confrontano con gli snodi motivazionali della sentenza impugnata e reintroducono implicitamente il parametro analitico-ricostruttivo, già disatteso nei precedenti giudizi per l’impossibilità di ricavarne un responso affidabile. La Corte ribadisce che il giudice gode di ampia libertà nella scelta dei criteri di stima. Il ricorso principale e quello incidentale sono dunque respinti, con condanna dei ricorrenti principali alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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