Notifica al contribuente agli arresti domiciliari con art 140 cod proc civ (Cass. civ. Sez. V n. 22574 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti civili al destinatario ristretto agli arresti domiciliari in un Comune diverso da quello di residenza, il codice di rito civile non contiene alcuna disciplina specifica, onde trovano applicazione le regole ordinarie e, in particolare, l’art. 140 cod. proc. civ. Lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto, non comporta la perdita della residenza, salvo che la persona abbia fissato altrove una nuova dimora abituale. Perfezionandosi la notifica con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, resta irrilevante il momento successivo dell’effettivo ritiro del plico.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di poco più di trecentomila euro a solo titolo di capitale. Il professionista, incaricato di una progettazione da una società operante nella depurazione delle acque, aveva dedotto una penale risarcitoria corrisposta a un altro tecnico a seguito di una transazione.

Impugnato l’atto impositivo, la CTP di Roma respingeva il ricorso. Nel frattempo, nei confronti del contribuente si definiva un procedimento penale che lo aveva visto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e un separato ricorso avverso altro avviso di accertamento, relativo al 2012, veniva dichiarato inammissibile per tardività. Riuniti i gravami, la CTR del Lazio respingeva gli appelli. Proponeva allora ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la sola parte della decisione relativa all’avviso di accertamento del 2012. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 3 Cost., assumendo un vuoto legislativo in tema di notificazione a persona agli arresti domiciliari in Comune diverso da quello di residenza.

La Corte dichiara il motivo infondato. La mancanza di una disciplina ad hoc comporta l’applicabilità delle regole ordinarie: l’art. 140 cod. proc. civ., proprio per tutelare chi versa in una situazione di irreperibilità relativa, prevede il perfezionamento non immediato del procedimento notificatorio, ma solo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, restando irrilevante il momento successivo dell’effettivo ritiro.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento. La Sez. I n. 9279 del 17/09/1998 aveva già affermato che l’art. 139 cod. proc. civ. impone un criterio di successione preferenziale nei luoghi della notificazione e che la residenza non si perde per un allontanamento protratto, salvo che sia fissata altrove una nuova dimora abituale. È dunque conforme a diritto la notifica a persona detenuta, effettuata nelle mani di un familiare, nel luogo di residenza.

A tale indirizzo si aggiunge la Sez. III n. 11210 del 28/04/2025: nel codice di rito civile manca una disciplina della notifica al detenuto analoga a quella processualpenalistica, sicché, nella notificazione a mezzo posta, opera l’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 1982. Nel caso concreto, il decimo giorno dalla spedizione del plico segnava il perfezionamento della notifica, con conseguente tardività dell’istanza di accertamento con adesione e dell’impugnazione, correttamente ritenuta inammissibile in secondo grado.

Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, la censura è anzitutto inammissibile per difetto di illustrazione, dovendo semmai riguardare l’art. 24 Cost. Nel merito, anche computando il giorno della liberazione e del ritiro del plico, il contribuente aveva avuto cinquantadue giorni per proporre l’istanza di adesione: termine non così ristretto da integrare una violazione costituzionale.

Il secondo motivo è inammissibile. Pur formalmente ancorato all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., esso sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte richiama la Sez. II n. 10927 del 23/04/2024 e le Sezioni Unite n. 34476 del 27/12/2019: è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a un nuovo apprezzamento dei fatti storici. Le decisioni penali invocate, di archiviazione o proscioglimento in fase procedimentale, sono prive di effetti di giudicato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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