Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione degli errori materiali (Cass. civ. Sez. II n. 27516 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 cod. proc. civ. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 cod. civ. come destinatario del pagamento delle spese processuali, trattandosi di mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Il procedimento di correzione è in armonia con l’art. 93, comma secondo, cod. proc. civ. e concilia la ragionevole durata del processo con il rispetto del contraddittorio, garantendo con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Esso è applicabile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il Comune, controricorrente nel giudizio definito dalla Corte con ordinanza che aveva rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese, ha chiesto la correzione di quel provvedimento. La Corte, pur avendo disposto la condanna, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come richiesto nel controricorso. L’originaria ricorrente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore. La Corte individua nel procedimento di correzione degli errori materiali lo strumento idoneo, nonostante l’assenza di un’espressa indicazione legislativa, muovendo da un’interpretazione orientata alle conseguenze.

Il Collegio richiama un proprio precedente recente (Cass., Sez. 2, 13/5/2025, n. 12783) per affermare che l’istanza di distrazione è un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. L’art. 93 cod. proc. civ. facoltizza l’avvocato a chiedere che il giudice lo indichi ex art. 1188 cod. civ. come destinatario del pagamento.

Il procedimento di correzione, osserva la Corte, è in armonia con l’art. 93, comma secondo, cod. proc. civ., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Esso consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, assicurando con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo.

Il rimedio è applicabile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche alle pronunce della Corte di cassazione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 31033/2019 e da Cass. n. 12437/2017. L’istanza di correzione è quindi ammissibile e, nel caso di specie, accolta: nel controricorso il difensore aveva chiesto “vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto difensore”.

Nulla è disposto quanto alle spese del presente procedimento, stante la natura del rimedio (Cass., Sez. Un., n. 29432/2024). La Corte dispone l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza da correggere, con l’aggiunta della frase di distrazione in favore del difensore antistatario, e che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento, con mandato alla Cancelleria ex art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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