Omessa riunione e giudicato opponibile nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28445 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la pendenza di due cause tra le stesse parti, con identità di causa petendi e di petitum, davanti al medesimo ufficio giudiziario non integra ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c., ma impone al giudice di disporre la riunione. L’omessa riunione non costituisce ragione di invalidità delle decisioni emesse. Ne consegue che è opponibile il giudicato formatosi per primo, anche se relativo al ricorso iscritto successivamente; in difetto di deduzione o rilievo, opera la regola della prevalenza della decisione successiva, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. I motivi di ricorso che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione notificava alla contribuente un’ingiunzione di pagamento per il recupero dell’IMU relativa all’annualità 2013, comprensiva di interessi, sanzioni e spese. Avverso il medesimo atto venivano proposti due distinti ricorsi davanti allo stesso ufficio giudiziario: il primo veniva rigettato, il secondo accolto con sentenza di annullamento dell’ingiunzione, non impugnata e passata in giudicato.
La contribuente appellava la sentenza di rigetto e la C.T.R. della Campania accoglieva l’appello sul rilievo del giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento. La concessionaria ricorreva in Cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di fatto decisivo e l’errata applicazione dell’art. 39 c.p.c. in tema di contrasto di giudicati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili e comunque infondati. Entrambi, infatti, non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata: il giudice regionale ha accolto l’appello sul solo e decisivo rilievo del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l’ingiunzione.
Nel merito, la Corte rileva l’erroneo riferimento alla litispendenza contenuto nella sentenza impugnata. Le domande introdotte non potevano darvi luogo, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 9510 del 2010, Cass. n. 21761 del 2013).
La pendenza di due cause tra le stesse parti, con identità di causa petendi e di petitum, davanti al medesimo ufficio avrebbe dovuto portare il giudice di primo grado a disporre la riunione. L’omessa riunione, tuttavia, non è ragione di invalidità.
Da ciò discende che sarà opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., secondo il precedente richiamato (Cass. Sez. 3, ordinanza del 17.04.2023). Nel caso in esame la decisione di annullamento è passata per prima in giudicato, con la conseguenza che la stessa è opponibile, sebbene relativa al ricorso iscritto successivamente.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; la Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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