Ritardo nell’adempimento e permanenza della causa del recesso (Cass. civ. Sez. III n. 30741 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contraente che, a fronte del ritardo nell’adempimento della controparte, abbia domandato e ottenuto il trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 c.c., non può poi sostenere che la propria prestazione sia divenuta priva di causa per difetto di sinallagma. La scelta di far valere l’accordo, anziché chiederne la risoluzione ex art. 1453 c.c., mantiene integro il nesso corrispettivo: il recesso dalla società e la connessa rinuncia ai canoni restano validi ed efficaci, e la perdita dei canoni non può essere posta a fondamento del danno risarcibile né, di riflesso, dell’azione revocatoria. La facoltà di mutare domanda, chiedendo la risoluzione dopo aver chiesto l’adempimento, presuppone che l’inadempimento permanga; essa viene meno quando la prestazione sia stata conseguita, sia pure in via coattiva.
Il Fatto
Una scrittura privata del 13.1.2009 chiude il recesso di un socio da una società in accomandita semplice, di cui era accomandataria la sorella. La transazione che ne segue obbliga quest’ultima a corrispondere una somma di denaro e a trasferire alcuni immobili a titolo di liquidazione della quota. Il trasferimento non avviene spontaneamente: il socio agisce ex art. 2932 c.c. e ottiene coattivamente il bene, mentre egli ha già adempiuto alle proprie obbligazioni.
Il fratello ritiene poi di aver maturato un credito per il danno da ritardo e propone revocatoria di una vendita immobiliare stipulata dalla società con un terzo. In primo grado il Tribunale di Lecce qualifica la domanda come simulazione assoluta e la rigetta. In appello la qualificazione muta in revocatoria ex art. 2901 c.c.: accertato l’adempimento tardivo e il pregiudizio, la vendita è dichiarata inefficace. La sorella ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il fulcro del ragionamento della corte di merito sta nell’idea che il ritardo della obbligata si sia riflesso sul sinallagma negoziale, facendo venir meno la causa del recesso del socio e della sua rinuncia ai canoni di comodato e locazione con la società. Su questo presupposto poggiava la fondatezza del credito e, quindi, la revocatoria.
La Corte censura l’errore di tale ricostruzione. La parte adempiente ha agito per l’adempimento del contratto, non per la sua risoluzione. Mancava dunque ogni argomentazione idonea a dimostrare che il recesso fosse divenuto privo di causa. Il criterio del difetto di sinallagma avrebbe potuto operare soltanto se il ricorrente avesse chiesto la risoluzione per inadempimento: in quella diversa ipotesi, risolto il contratto, la rinuncia ai canoni, compiuta nella prospettiva di ottenere la prestazione, avrebbe potuto fondare una domanda risarcitoria.
La Corte richiama il meccanismo dell’art. 1453 c.c., che consente a chi ha domandato l’adempimento di mutare la domanda chiedendo la risoluzione. La facoltà è ammessa anche quando il contraente abbia già ottenuto una sentenza che obbliga l’altra parte, purché l’adempimento non sia ancora intervenuto, secondo il principio affermato da Cass. n. 19826 del 2004 e Cass. n. 15290 del 2011: se l’inadempimento permane, il creditore può aver perso interesse alla prestazione tardiva.
Nel caso concreto, però, il trasferimento è avvenuto con sentenza ex art. 2932 c.c. Ottenuta, sia pure coattivamente, la prestazione dedotta in contratto, il contraente non può domandare la risoluzione. Il danno da perdita dei canoni sarebbe stato configurabile solo se la rinuncia fosse stata risolta, annullata, dichiarata nulla o altrimenti privata di efficacia per fatto imputabile alla controparte. Il socio ha invece voluto far valere l’accordo. Il recesso non è privo di causa, ma valido ed efficace, e tale resta la rinuncia ai canoni.
I motivi primo, secondo e quinto sono pertanto accolti nei termini indicati; gli altri restano assorbiti. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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