Concordato in bianco: rilievi del commissario e improcedibilità ex art. 173 l.fall. (Cass. civ. Sez. I n. 32158 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo con riserva, i fatti idonei a fondare la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 173 l.fall. non si esauriscono in quelli scoperti dal commissario giudiziale, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma comprendono anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati. Rilevano, in particolare, le informazioni potenzialmente idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento. Il giudice, quale garante della regolarità della procedura, deve verificare che siano forniti tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della convenienza della proposta. Le condotte fraudolente del debitore assumono valenza anche nella fase prenotativa, rilevando il comportamento in sé, non l’effettiva consumazione della frode.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata presentava al tribunale ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall. per l’ammissione al concordato preventivo con riserva. Il tribunale, dopo la relazione interlocutoria del commissario giudiziale, convocava in camera di consiglio ai sensi dell’art. 173 l.fall. la società e il pubblico ministero, che chiedeva dichiararsi l’improcedibilità e il fallimento.
Con sentenza il tribunale dichiarava l’improcedibilità della proposta e il fallimento della società. Il reclamo veniva rigettato dalla corte d’appello, che condannava in proprio il legale rappresentante della reclamante alla rifusione delle spese di lite. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — con cui si censurava la valenza attribuita alla redazione contestuale dei bilanci e alla circostanza che le rettifiche fossero seguite ai rilievi del commissario — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi non si confrontano in modo compiuto con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, incentrata non sui bilanci ma sull’elenco dei creditori e sulla situazione patrimoniale aggiornata.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono connotarsi per specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 15952 del 17.7.2007). I ricorrenti, invece, sollecitano una rilettura della vicenda fattuale e un riesame delle risultanze processuali, preclusi in sede di legittimità, essendo vietato il nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 29404 del 7.12.2017; Cass. n. 10927 del 23.4.2024).
Nel merito, l’argomento secondo cui la società avrebbe raccolto le indicazioni del commissario rettificando la proposta non esclude la rilevanza dei fatti ex art. 173 l.fall.. La Corte richiama l’orientamento per cui rientrano tra i fatti accertati dal commissario non solo quelli scoperti perché prima ignoti, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta e nei suoi allegati, che rivelino una valenza decettiva per i creditori, ancorché annotati nelle scritture contabili (Cass. n. 12115 del 13.4.2022; Cass. n. 16856 del 26.6.2018).
La censura sulla possibilità di invocare l’art. 173 l.fall. nella fase prenotativa, prospettata solo in memoria, è questione nuova: le memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non possono ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni né dedurre nuove eccezioni (Cass. Sez. Un. n. 11097 del 15.5.2006; Cass. n. 3471 del 22.2.2016). In ogni caso, le condotte fraudolente rivestono valenza anche nella fase prenotativa, poiché rileva il comportamento del debitore, non l’effettiva consumazione della frode (Cass. n. 9027 del 5.5.2016).
Il terzo motivo, sull’assenza di imprudenza e scorrettezza, è inammissibile per difetto di specificità. La condanna personale del legale rappresentante si giustifica in base all’elaborazione della Corte: l’art. 94 cod. proc. civ. postula gravi motivi, enunciati specificamente, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità dell’art. 88 cod. proc. civ. o la mancanza della normale prudenza dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 9203 del 20.5.2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna in solido dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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