Spese e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 860 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando un giudizio è definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, il giudice del merito è tenuto a deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione. Tale apprezzamento è di fatto e la sua motivazione è sindacabile in cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. Il ricorso per cassazione avverso il solo capo sulle spese è ammissibile se il suo oggetto è limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di parte soccombente. Nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa, ancorché assistita da propri funzionari ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ha diritto alla rifusione delle spese, con riduzione del venti per cento dei compensi.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa in dipendenza di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su atto giudiziario. In un separato giudizio la cartella era stata annullata dal giudice di primo grado; la decisione era divenuta irrevocabile.

Davanti alla Commissione tributaria regionale, chiamata a decidere sull’appello, il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in conseguenza della formazione del giudicato esterno. Il giudice di appello ha però condannato il contribuente alla rifusione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale e ravvisando anche una violazione del principio di lealtà processuale per la duplice impugnazione della medesima cartella. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 86, 92, 112 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando la condanna alle spese nonostante la dichiarazione di estinzione del procedimento e la qualità di parte vittoriosa assunta dal contribuente per effetto del giudicato esterno.

La Corte rileva anzitutto che le censure attingono la sentenza impugnata solo in relazione alla statuizione sulle spese, non investendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere, coperta da giudicato interno ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, spetta al giudice del merito che dichiari la cessazione deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo la soccombenza virtuale. Si tratta di un apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula di dar conto di tutte le risultanze probatorie ed è sindacabile in cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, ciò che non emerge nella specie.

Il Collegio ricorda che in materia di spese il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, sia quando la controversia è decisa in ogni suo aspetto, sia quando è dichiarata la cessazione della materia del contendere (vengono richiamate Cass., Sez. 1^, n. 18128 del 2020; Cass., Sez. 2^, n. 37857 del 2022; Cass., Sez. 3^, n. 10998 del 2003).

La sentenza impugnata, con motivazione analitica, ha delibato l’infondatezza dei motivi di appello e ha ravvisato la slealtà processuale del contribuente, che aveva impugnato in giudizi separati la medesima cartella tralasciando di dedurne l’annullamento. Tali apprezzamenti di fatto non dimostrano un erroneo riconoscimento della qualità di soccombente.

Quanto alla costituzione dell’ente impositore a mezzo di un proprio funzionario, è inconferente il richiamo alla difesa “domestica” ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: essa incide al più sulla misura dei compensi ex art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, spettando comunque alla parte pubblica vittoriosa la rifusione delle spese, con riduzione del venti per cento (richiamate Cass., Sez. 5^, n. 23055 del 2019; n. 27634 del 2021; n. 17816 del 2022; n. 29439 del 2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con obbligo di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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