Estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia degli atti (Cass. civ. Sez. III n. 3644 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Il Collegio dichiara l’estinzione con pronuncia che non richiede l’esame dei motivi. La rinunzia agli atti, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, unita all’accettazione della controricorrente, integra il presupposto dell’estinzione per rinunzia. La dichiarazione è doverosa: accertata l’intervenuta rinunzia, il giudice non può procedere alla delibazione dei ricorsi.

Il Fatto

Una società, quale cessionaria del credito, convenne in giudizio due soggetti per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita con cui uno di essi aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile. Il credito vantato derivava da una fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni di una società fallita.

In primo grado l’azione revocatoria fu respinta. La Corte d’Appello, in riforma, dichiarò l’inefficacia dell’atto nei confronti della società appellante. Proposero allora ricorso per cassazione l’acquirente, con due motivi, e il fideiussore, con ricorso incidentale fondato su tre motivi. La controricorrente resistette a entrambi.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva che sono pervenuti in Cancelleria atti di rinunzia firmati dai ricorrenti e dai rispettivi difensori, nonché la relativa accettazione da parte della controricorrente.

Questa circostanza processuale risulta assorbente. La Corte richiama gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., che disciplinano la rinunzia agli atti del giudizio di cassazione e i suoi effetti estintivi quando intervenga l’accettazione della controricorrente.

L’accettazione della controricorrente rende la rinunzia pienamente efficace. Il Collegio non deve pertanto esaminare i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale, poiché la vicenda processuale si chiude sul piano dell’estinzione.

La Corte dichiara quindi estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. La decisione è adottata dal Collegio riconvocatosi telematicamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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