Nessun autonomo risarcimento per la gronda ricompresa nella costruzione abusiva già demolita (Cass. civ. Sez. II n. 8301 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gronda che costituisce parte integrante di una costruzione abusiva posta lungo la linea di confine, successivamente demolita, non può formare oggetto di un autonomo e ulteriore risarcimento rispetto a quello già riconosciuto in relazione alla violazione delle distanze legali tra costruzioni. Le gronde rientrano tra gli sporti non autonomamente computabili ai fini delle distanze e non è possibile scindere la gronda dalla costruzione cui accede. Il giudice di merito, nell’interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni letterali adoperate dalla parte, ma deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa desumendolo anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio, nei soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta.
Il Fatto
Le attrici convenivano in giudizio la proprietaria di un immobile limitrofo per accertare che il proprio fondo non era gravato da servitù alcuna, in particolare di mantenimento del canale di gronda discendente del fabbricato della convenuta a distanza inferiore a quella minima legale di un metro dal confine, chiedendo l’arretramento del canale a norma dell’art. 889 c.c. e il risarcimento dei danni. La convenuta eccepiva la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie.
Dichiarata la morte della convenuta, il giudizio era riassunto nei confronti dell’erede. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento dell’inesistenza della servitù e di rimozione della gronda, rigettava la domanda di risarcimento connessa alla pretesa abusiva costituzione del peso e accoglieva quella per la ritardata demolizione delle opere abusive, liquidata equitativamente. La Corte d’Appello rigettava tanto l’appello principale quanto quello incidentale. Le attrici proponevano ricorso per cassazione e la controricorrente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, investono il rigetto della domanda di risarcimento per violazione delle distanze della gronda. Le ricorrenti sostengono che la situazione giuridica disciplinata dall’art. 873 c.c. sarebbe autonoma e distinta rispetto a quella fondata sull’art. 889, comma secondo, cod. civ., e che il giudicato formatosi nel giudizio penale avrebbe coperto solo il danno da violazione delle distanze minime tra costruzioni, non quello relativo ai tubi di acqua pura o lurida.
Il collegio ritiene i motivi infondati. La Corte d’Appello ha correttamente evidenziato che le gronde rientrano tra gli sporti non autonomamente computabili ai fini delle distanze e che non possono costituire oggetto di ulteriore risarcimento. La distinzione tra le due pretese è priva di fondamento perché, nel caso concreto, non è possibile scindere la gronda dalla costruzione abusiva.
Rileva la Corte che le stesse ricorrenti, con una missiva indirizzata alla convenuta, avevano evidenziato che non era stata ancora completata l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello riguardante l’eliminazione del pluviale discendente, riconoscendo così che l’ordine di demolizione e il relativo risarcimento stabiliti in sede penale riguardavano anche la gronda oggetto del giudizio civile.
Quanto al ricorso incidentale, il controricorrente censura l’interpretazione della domanda data dal giudice del merito, sostenendo che la pretesa risarcitoria delle attrici concerneva solo il mantenimento dell’aggetto tamponato e non il canale di gronda. Il motivo è infondato: l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per travalicamento dei limiti o per vizio della motivazione (Sez. 6-5, Ord. n. 30684 del 2017).
La Corte dà continuità al principio secondo cui il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite nel giudizio (Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019). Nella specie l’interpretazione è pienamente corrispondente agli atti di causa.
La Corte rigetta dunque il ricorso principale e quello incidentale e, per la reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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