Onere di allegazione dei fatti e qualificazione giuridica officiosa della domanda (Cass. civ. Sez. III n. 8532 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile l’onere delle parti è quello di allegare in modo specifico e chiaro i fatti storici posti a fondamento della domanda, non anche di indicare il titolo giuridico della pretesa. Spetta al giudice qualificare giuridicamente la fattispecie concreta, eventualmente anche in contrasto con la qualificazione proposta dalle parti, senza che l’omessa indicazione del titolo da parte dell’attore determini la nullità o l’inammissibilità della domanda. Nei confronti del terzo produttore, estraneo al contratto, l’acquirente può agire per il risarcimento dei danni causati dalla cosa venduta a titolo di responsabilità extracontrattuale, spettando al giudice verificare se nei fatti allegati sia ravvisabile tale richiesta. La disciplina del danno da prodotto difettoso non consente invece l’azione per il difetto della cosa in sé, quando non sia allegato un danno ad altra cosa o a persone.
Il Fatto
Due fratelli hanno commissionato a un artigiano la posa in opera di un pavimento in parquet nella loro abitazione. Dopo qualche tempo il materiale si è rivelato viziato, il pavimento si è sollevato ed è stato necessario sostituirlo. Da un accertamento tecnico preventivo è emerso che il vizio riguardava non l’installazione, ma la produzione del materiale.
Gli acquirenti hanno quindi citato in giudizio il produttore, società estranea al contratto. Il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda per due ragioni: la mancata specificazione della causa petendi, invocata solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., e l’inapplicabilità del d.P.R. n. 224/1988, che presuppone un danno ad altre cose o a persone e non il difetto in sé. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per assenza di probabilità di accoglimento. Ricorrono ora per cassazione gli acquirenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe rifiutato di pronunciare sulla domanda, pretendendo dagli attori non solo l’allegazione dei fatti, ma anche la loro qualificazione giuridica. Il motivo è fondato. Lo stesso Tribunale ha riconosciuto che la responsabilità attribuita al convenuto era “evidentemente extracontrattuale“, ma ha preteso che gli attori lo dichiarassero espressamente.
La Corte afferma il principio secondo cui è onere delle parti indicare in modo specifico e chiaro i fatti, mentre spetta al giudice darne la qualificazione giuridica, anche in contrasto con quella proposta dalle parti (Cass. n. 5153/2019). Nel caso di domanda di risarcimento è sufficiente che l’attore indichi i fatti storici, quali elementi della fattispecie concreta, essendo poi potere del giudice qualificarli (Cass. n. 10049/2022). Il potere di qualificazione officiosa dimostra che le parti non hanno l’onere di illustrare il titolo giuridico a pena di inammissibilità.
L’acquirente di un prodotto ha azione extracontrattuale verso il terzo produttore per i danni causati dalla cosa venduta (Cass. n. 11612/2005); il giudice deve pertanto verificare se nei fatti esposti sia ravvisabile una richiesta di risarcimento da responsabilità extracontrattuale. Il primo motivo va dunque accolto.
Il secondo motivo, che denuncia un’interpretazione restrittiva della Direttiva 85/374/CEE e della legge n. 244/1988, è infondato. La disciplina richiamata prevede l’azione dell’acquirente verso il produttore solo se il difetto ha provocato morte o lesioni personali, oppure un danno ad altra cosa diversa dal prodotto difettoso. Qui si chiede il risarcimento del danno per la sostituzione del prodotto viziato, ossia un danno consistente nel difetto della cosa stessa e non ad una cosa diversa.
La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, anche per le spese. Resta ferma l’ammissibilità dell’azione verso il terzo ex art. 2043 c.c., sulla base dei fatti allegati, a prescindere dalla qualificazione delle parti.
Nota della Redazione
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