Violazioni delle regole sportive e meritevolezza del contratto dell’agente (Cass. civ. Sez. II n. 12811 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le violazioni delle regole dell’ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono sulla validità del contratto anche secondo l’ordinamento statale. Esse non determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, ma incidono sulla meritevolezza di tutela dell’interesse perseguito, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. Tale interesse manca quando il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste. Il contratto concluso senza tali prescrizioni è inidoneo ad attuare la propria funzione in quell’ordinamento, sicché non è meritevole di tutela. I profili di nullità devono però essere stati allegati nei termini del giudizio di merito e non possono essere prospettati per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, accogliendo il ricorso di una società di consulenza sportiva, ha emesso decreto ingiuntivo con il quale ha intimato a una società calcistica il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza resi da un agente in relazione al trasferimento di un calciatore verso una società estera, in forza di un contratto di mandato.

La società calcistica ha proposto opposizione, rigettata dal Tribunale con sentenza. Ha quindi proposto appello, che la Corte d’appello di Venezia ha respinto con sentenza, condannandola alle spese. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nella pendenza del giudizio è intervenuto il fallimento della ricorrente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto che il fallimento della società ricorrente, intervenuto nella pendenza del giudizio di legittimità, non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio.

Nel primo motivo la ricorrente lamenta violazione delle regole dell’ordinamento sportivo e chiede la nullità del contratto di mandato. La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., rilevando che le violazioni delle regole sportive non determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, ma incidono sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, interesse che manca quando il contratto sia stato posto in essere in frode alle regole sportive e senza le prescrizioni formali richieste: principio già affermato da Cass. Sez. 3 n. 5216 del 2015.

Confermato il principio, la Corte rileva però che il mancato deposito del contratto presso la Commissione agenti non emerge dalla sentenza impugnata. La ricorrente avrebbe dovuto, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., allegare di avere dedotto tale profilo davanti al giudice di merito e indicare gli atti e i termini in cui lo aveva fatto, essendo preclusa la prospettazione di questioni nuove in sede di legittimità. Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore profilo di nullità, risultando peraltro la tesi in contraddizione con l’accertamento di fatto secondo cui l’agente aveva comunicato la cessione del credito alla società. Ne consegue che la società era legittimata ad agire sia come cessionaria sia come mandataria all’incasso.

Quanto al secondo motivo, relativo all’avveramento della condizione contrattuale, la Corte esclude l’omessa motivazione, avendo la sentenza impugnata espressamente dichiarato l’avveramento della condizione con riferimento ai documenti prodotti. Nel resto il motivo è inammissibile: la ricorrente non deduce un vizio di violazione di legge, ma chiede un diverso accertamento di fatto, non veicolabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., inammissibile ex art. 348-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. in ipotesi di doppia conforme. Il motivo è inoltre inammissibile per novità delle deduzioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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