Contratti a termine ESA: stagionalità necessaria e accertamento in concreto delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15277 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è ente pubblico non economico e non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.; pertanto ai contratti di lavoro a tempo determinato da esso conclusi non si applica la disciplina degli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015. La deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi, prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, opera, anche in agricoltura, solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto. Non è stagionale, di per sé, l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dall’ordinaria scansione temporale delle incombenze agricole. Spetta al datore di lavoro provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività; in caso di contestazione il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte.
Il Fatto
Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Agrigento deducendo di aver prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato, con mansioni meccaniche in agricoltura e presso un centro di meccanizzazione agricola, in forza di una serie di contratti a termine reiterati. Il Tribunale aveva condannato l’E.S.A. al risarcimento del danno per uso abusivo dei contratti a termine.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 181/2023, ha accolto il gravame dell’Ente, dichiarando la contumacia dell’appellato e ritenendo valida la notifica dell’atto di appello eseguita presso il domicilio digitale dei procuratori di primo grado. Nel merito ha affermato che la stagionalità è solo una delle possibili ragioni di deroga e che l’attività agricola tollera rapporti non coincidenti con la durata delle stagioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla validità della notifica al domicilio digitale, è infondato. La Corte lo respinge richiamando il principio per cui è valida la notificazione al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco, essendo il difensore obbligato a comunicarlo all’Ordine e questo a registrarlo. Richiama sul punto Cass. S.U. n. 23620/2018 e le successive conformi.
I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte riprende i principi già enunciati con una nutrita serie di precedenti (Cass. nn. 34768/2023; 34741/2023; 34660/2023; 34635/2023; 34630/2023; 34561/2023) e richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dichiarando di voler darvi continuità.
Anzitutto l’E.S.A., per gli scopi e i compiti delineati dalla normativa regionale istitutiva, è ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, non qualificabile come imprenditore agricolo e assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001. Da ciò deriva l’inapplicabilità della disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura.
In secondo luogo le modifiche succedutesi in materia non hanno attenuato il rigore del concetto di attività stagionale, comprensivo delle sole situazioni aziendali preordinate a un espletamento temporaneo, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa. Ne deriva che grava sul datore di lavoro l’onere di provare il carattere aggiuntivo e stagionale dell’attività, che l’elenco del d.P.R. n. 1525 del 1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, e che la legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non può derogare alla disciplina nazionale.
La Corte territoriale si è discostata da tali principi: ha erroneamente richiamato l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, ha escluso che la stagionalità fosse requisito necessario e ha omesso l’accertamento in concreto delle mansioni, nonostante le contestazioni del ricorrente. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e del quinto motivo sulle spese; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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