Ricorso diretto contro la sentenza di primo grado è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 17231 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere indirizzato direttamente contro la sentenza di primo grado. Il vizio che affligge quest’ultima, compresa la nullità dell’atto introduttivo per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., può essere fatto valere in sede di legittimità solo attraverso la denuncia dell’errore in cui sia eventualmente incorso il giudice d’appello nel disattendere il relativo motivo di impugnazione. Il ricorrente deve quindi esporre di aver denunciato il vizio in appello, chiarire come il giudice d’appello abbia trattato la questione e specificare perché la decisione d’appello è affetta da errore. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone inoltre al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il suo appello contro la decisione del Giudice di Pace. Quest’ultima l’aveva condannata al pagamento in favore di un consorzio di gestione di una somma a titolo di oneri consortili per le annualità dal 2004 al 2015.

Il Tribunale aveva riconosciuto la qualità di consorziata dell’appellante, disatteso l’eccezione di prescrizione e ritenuto adeguatamente dimostrato il credito, evidenziando l’impossibilità di sindacare il merito delle delibere assembleari che avevano approvato i bilanci posti a fondamento della pretesa. Il ricorso è affidato a sette motivi; resiste con controricorso il consorzio.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Le censure risultano indirizzate verso la sentenza del Giudice di Pace e non verso quella del Tribunale, oggetto della presente impugnazione. Il testo ne dà atto riportando il passaggio conclusivo del secondo mezzo, che imputa l’errore al primo giudice per non aver riconosciuto la nullità dell’atto introduttivo.

La Corte ricorda che l’errore in ipotesi compiuto dal primo giudice può essere fatto valere in legittimità, ma solo denunciando l’errore del giudice d’appello che abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, secondo il richiamo a Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077. Occorre dunque che il ricorrente esponga di aver denunciato il vizio in appello, chiarisca come il giudice d’appello abbia trattato la questione e specifichi perché la decisione è affetta da errore.

Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, pure esaminati congiuntamente, sono del pari inammissibili. L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa, come chiarito da Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745. Nel caso concreto manca l’indicazione delle norme asseritamente violate e delle ragioni del contrasto.

La Corte aggiunge che il giudice d’appello ha accertato l’adesione espressa della ricorrente al consorzio e l’idoneità delle prove offerte, consistenti nei bilanci approvati nelle assemblee del 20 aprile 2015 e del 9 maggio 2016. Le doglianze si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità, secondo Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2017, n. 34476.

Anche l’ultimo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, rilevata l’operatività del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., aveva individuato il dies a quo «al più presto» nel 30 aprile 2012. Il dedotto errore sull’atto interruttivo si presenta non concludente: anche attribuendo rilevanza alla data indicata dalla ricorrente, il termine non risulterebbe maturato. La seconda doglianza si risolve ancora in una critica alla valutazione probatoria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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