Opposizione a decreto ingiuntivo apparenza e forma del provvedimento (Cass. civ. Sez. II n. 19710 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovute dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma concretamente adottata dal giudice, sempre che essa sia frutto di una consapevole scelta, anche implicita e desumibile dalle modalità di svolgimento del procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza non opera quando il giudice, pur decidendo con ordinanza secondo lo schema dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, abbia espressamente dichiarato inapplicabile tale rito alla fattispecie. In tal caso la contraddizione esclude la consapevolezza della scelta e impone di individuare il mezzo di impugnazione in quello previsto dal rito ordinario: la decisione è appellabile, non ricorribile per cassazione.

Il Fatto

Un avvocato ottenne, davanti al giudice di pace, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento del compenso relativo alla difesa prestata in un giudizio civile. La società propose opposizione con ricorso fondato sull’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato entro il termine ma notificato oltre i quaranta giorni previsti dall’art. 641 cod. proc. civ..

Il giudice di pace dichiarò l’opposizione inammissibile, rilevando la tardività della notifica e osservando che il rito speciale non si applicava ai procedimenti davanti al giudice di pace. L’appello della società fu a sua volta dichiarato inammissibile dal Tribunale, che qualificò il provvedimento come ordinanza non impugnabile ai sensi del citato art. 14. La società ricorse allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata perché il vizio era stato dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. anziché del n. 4. L’indicazione numerica esatta non è requisito di ammissibilità, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013, purché il motivo individui con chiarezza il vizio e le sue conseguenze.

Nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza più recente, che ammette l’applicabilità del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 ai procedimenti davanti al giudice di pace (Cass. Sez. II n. 8929 del 2023). Ha poi ribadito il principio già espresso dalla Cass. Sez. Un. n. 390 del 2011: per individuare il regime impugnatorio rileva la forma adottata dal giudice, purché si tratti di scelta consapevole, anche implicita.

Tale consapevolezza, tuttavia, manca nel caso esaminato. Il giudice di pace aveva deciso con ordinanza applicando lo schema del rito sommario speciale, ma nel contempo aveva dichiarato che quel rito non era applicabile, tanto da qualificare tardiva l’opposizione proposta secondo le forme ordinarie. Questa contraddizione impedisce di ritenere che la scelta del rito sia stata intenzionale.

La Corte ha quindi valorizzato i principi di certezza dei mezzi di impugnazione e di economia processuale, nonché l’esigenza di evitare che la parte sia costretta a proporre impugnazioni a titolo cautelativo. A fronte di un provvedimento che espressamente dichiara inapplicabile l’art. 14, l’impugnazione esperibile è quella del rito ordinario, cioè l’appello: il ricorso per cassazione resta riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14. Nella specie, pertanto, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per l’esame nel merito dei motivi di appello e di opposizione, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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