Opposizione a decreto ingiuntivo onorari: rileva la forma consapevolmente scelta dal giudice (Cass. civ. Sez. II n. 19714 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovute dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia — sentenza oppure ordinanza — assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta. Il criterio dell’apparenza non opera quando il giudice, pur decidendo con ordinanza secondo il rito sommario speciale, ne abbia espressamente dichiarato l’inapplicabilità alla fattispecie: la contraddizione esclude la consapevolezza della scelta. La decisione è dunque appellabile e non ricorribile in cassazione, in applicazione dei principi di certezza dei mezzi impugnatori e di economia processuale.

Il Fatto

Un avvocato ottenne dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati nella difesa di una società in un giudizio civile. La società propose opposizione con ricorso depositato nel termine ma notificato oltre i quaranta giorni previsti dall’art. 641 cod. proc. civ., invocando il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Il giudice di pace dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando la tardività della notificazione e l’inapplicabilità del rito sommario speciale alle controversie di competenza del giudice di pace, e decise con ordinanza. Il Tribunale, in sede di appello, dichiarò il gravame inammissibile perché l’ordinanza emessa ex art. 14 è inappellabile, valorizzando l’ultrattività del rito e il principio di apparenza. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita errata indicazione del vizio, formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. anziché n. 4. Osserva che l’esatta indicazione numerica dell’ipotesi non è requisito di ammissibilità, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013, quando il motivo individui in modo esplicito e univoco il vizio lamentato e le sue conseguenze.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama la propria ordinanza n. 3326 del 2024, resa tra le stesse parti su fattispecie identica, e il principio di Cass. Sez. Un. n. 390 del 2011: per individuare il regime impugnatorio del provvedimento che decide la controversia rileva la forma adottata dal giudice, ove frutto di una scelta consapevole, anche implicita e desumibile dalle modalità di svolgimento del procedimento.

Il Tribunale ha però trascurato il contenuto complessivo del provvedimento del giudice di pace: questi ha dichiarato tardiva l’opposizione proprio perché il rito speciale non era applicabile, tanto da ritenere che l’opposizione dovesse proporsi nelle forme ordinarie. La contraddizione tra la decisione con ordinanza secondo il rito speciale e la dichiarata inapplicabilità dello stesso esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata.

La conclusione è sostenuta dai principi di certezza dei mezzi impugnatori e di economia processuale, nonché dal fine di evitare l’irragionevolezza di costringere la parte a impugnazioni cautelative. A fronte di un provvedimento che espressamente dichiara l’inapplicabilità dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l’impugnazione è quella prevista dal rito ordinario. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, perché esamini nel merito i motivi di appello e di opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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