Appalto labour intensive non genuino se manca l’autonoma organizzazione dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20192 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La genuinità del contratto di appalto, anche quando sia c.d. leggero o labour intensive, presuppone l’autonoma organizzazione dell’appaltatore, con assunzione del relativo rischio d’impresa. Il ricorso all’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di mezzi e attrezzature forniti dal committente non è di per sé indizio di illiceità, ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di macchinari notevoli e possa essere realizzato con mezzi modesti, restando ferma la necessità del quid pluris organizzativo che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato dedotto in appalto. La verifica della sussistenza di tale apporto organizzativo e dell’esercizio del potere direttivo sui dipendenti integra un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
La lavoratrice, assunta alle dipendenze di una cooperativa sociale e impiegata in mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani, conveniva in giudizio l’azienda sanitaria committente per ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della non genuinità dell’appalto stipulato tra l’azienda e la cooperativa.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e condannava l’azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive in applicazione del contratto collettivo del comparto sanità pubblica. La sentenza era riformata in appello, ma la pronuncia veniva cassata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa. Riassunto il processo, la Corte d’Appello confermava l’accertamento della non genuinità dell’appalto e la condanna. Avverso tale sentenza l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un’unica censura di violazione di norme di diritto.
La Motivazione della Corte
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere qualificato l’appalto alla stregua di un appalto c.d. pesante e di avere da ciò tratto la conclusione dell’illegittima somministrazione di manodopera. Il ricorso è dichiarato inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice del merito.
La Corte rileva che il giudice del rinvio non ha affatto qualificato l’appalto come pesante. Esso ha dato per assodato che si trattasse di un appalto leggero, ma ha ricordato che per la genuinità anche di questo tipo è richiesta un’autonoma organizzazione in capo all’appaltatore, con assunzione del rischio d’impresa. Il principio è conforme alla giurisprudenza di legittimità: la distinzione tra appalto leggero e pesante rileva essenzialmente per escludere che l’uso di mezzi e attrezzature del committente sia indizio decisivo di illiceità, a condizione che sussista comunque l’apporto organizzativo dell’appaltatore, quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato dedotto in appalto (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché Cass. n. 10012/2024).
L’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto genuino rispetto a quello di somministrazione di lavoro disciplinato dai precedenti artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due elementi che ai sensi dell’art. 1655 c.c. caratterizzano l’appalto: la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti e l’assunzione del rischio di impresa. Su questi aspetti si è concentrato l’accertamento del fatto, in sé insindacabile in sede di legittimità.
La Corte esclude infine che un limite alla cognizione del giudice del rinvio potesse derivare dal diverso esito del precedente grado d’appello: la relativa sentenza era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con nullità che imponeva la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado. Nessun contrasto sussiste, inoltre, con la sentenza di questa Corte n. 24572/2022, resa sul medesimo contratto, poiché in quella pronuncia furono applicati i medesimi principi sostanziali e processuali, mentre il diverso esito finale dipende dalla difformità degli accertamenti di fatto e dal tipo di censure proposte. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della lavoratrice, mentre sono compensate nei confronti della cooperativa, che non può essere considerata né vittoriosa né soccombente.
Nota della Redazione
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